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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2003 |
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Oggetto: |
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Controversia di lavoro -
Assegnazione docenti alle classi - Atto di competenza esclusiva
del dirigente scolastico - Legittimazione passiva del Ministero
dell’Istruzione - Insussistenza -Controversia di lavoro -
Costituzione in giudizio del dirigente scolastico con memoria
sottoscritta da avvocato del libero foro - Inammissibilità.
Assegnazione docenti alle classi - Riconducibilità agli atti
privatistici di gestione del rapporto di lavoro - Devoluzione
ratione materiae alla cognizione del giudice ordinario.
Assegnazione docenti alle classi - Natura di atto o
provvedimento amministrativo in senso proprio - Non
configurabilità - Obbligo di motivazione - Sussistenza in
ossequio al principio di correttezza contrattuale.
(Tribunale di Agrigento, sentenza del 3 dicembre 2003) |
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Motivazione |
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Nelle controversie di lavoro riguardanti atti
di gestione organizzativa ed amministrativa del personale
dell’istituzione scolastica ,come l’assegnazione dei docenti
alle classi, deve dichiararsi il difetto di legittimazione
passiva del Ministero dell’Istruzione, essendo invece
legittimato ad agire e resistere in giudizio il dirigente
scolastico, legale rappresentante ai sensi dell’art.25 D.lgs.n.165/2001.
L’art.14 del D.P.R.n.275/99,come modificato dall’art.1 del
D.P.R.n.352/01,prevede che l’Avvocatura dello Stato assuma la
difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità
giudiziarie di tutte le istituzioni scolastiche cui è attribuita
l’autonomia e la personalità giuridica ai sensi dell’art.21
della legge n.59/97.Ne consegue l’inammissibilità della
costituzione in giudizio effettuata con memoria sottoscritta da
un avvocato del libero foro privo di ius postulandi, pur avendo
ricevuto procura ad litem dal dirigente scolastico convenuto.
L’atto del dirigente scolastico, con il quale si assegnano i
docenti alle classi, è riconducibile alla categoria privatistica
delle “determinazioni per l’organizzazione degli uffici.....e
gestione dei rapporti di lavoro ......,assunte dagli organi
preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro” di cui allart.5 del D.Lgs. n.165/01;cioé deve
intendersi come atto privatistico gestionale devoluto alla
cognizione del giudice ordinario, e non del giudice
amministrativo, ai sensi dell’art.63 del citato decreto
legislativo.
L’assegnazione dei docenti alle classi non
costituisce atto o provvedimento amministrativo in senso proprio
ai fini dell’applicazione della legge n.241/90 e, in particolare,
dell’art.3 sull’obbligo della motivazione. Tuttavia, anche se si
tratta di atto gestionale avente natura privatistica, la
sussistenza di un’adeguata motivazione deve ritenersi necessaria,
soprattutto nei casi in cui il provvedimento preveda soluzioni
diverse da quelle preesistenti e consolidate e non risponda ai
criteri stabiliti in sede di collegio dei docenti :ciò in
ossequio al principio di buona fede e correttezza contrattuale
di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. |
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Riferimenti Normativi: |
artt.1175 e 1375 del codice civile;art.3 legge n.241/90;art.396
D.lgs.n.297/94;art.14 D.P.R.n.275/99;artt.5 ,25 e 63 D.lgs.n.165/2001. |
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Oggetto: |
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Comportamento antisindacale del
dirigente scolastico - Legittimazione passiva del Ministero
dell’Istruzione - Non sussiste.
Dirigente scolastico - Proposta di determinazione degli organici
della scuola - Omessa informazione preventiva alle
Organizzazioni sindacali - Condotta antisindacale ex art.28
legge n.300/70 - Sussiste.
(Tribunale di Sciacca, decreto del 2 dicembre 2003) |
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Motivazione |
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Ai fini della repressione
della condotta antisindacale del dirigente scolastico, il
riferimento al datore di lavoro di cui all’art.28 della
legge n.300/70 non può intendersi in senso formalistico di
personificazione del Ministero dell’Istruzione, in capo al quale
è rimasto sia il potere disciplinare sia la gestione economica
del rapporto di lavoro.
Per individuare il soggetto legittimato, è allora indispensabile
fare riferimento al soggetto giuridicamente tenuto a porre in
essere gli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva
e, di conseguenza, al soggetto che ha asseritamente violato le
prerogative sindacali: soggetto che, nel caso di proposta di
formazione degli organici della scuola, è il dirigente
scolastico pro tempore dell’Istituto convenuto.
L’art. 6 n.3 del CCNL 1998/2001( ora sostituito dall’art. 6 CCNL
24.7.2003,n.d.r.)prevede l’informazione preventiva alle
Organizzazioni sindacali in materia di proposte di
determinazione degli organici della scuola.
“Informare” in merito alla determinazione degli
organici della scuola vuol dire qualcosa di più e di diverso
dalla mera affissione all’Albo dell’Istituto, ossia, portare a
conoscenza del sindacato ,con comunicazione allo stesso
specificamente indirizzata e prima che la relativa
determinazione sia stata presa, quali siano le intenzioni
dell’Istituto in merito all’individuazione dell’area o del
settore all’interno del quale operare la riduzione dei posti. Il
mancato adempimento di tale obbligo di informazione costituisce
comportamento che viola l’interesse del destinatario delle
informazione ed è configurabile come condotta antisindacale ai
sensi dell’art.28 legge n.300/700. |
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Riferimenti Normativi: |
art.28 legge n.300/1970;art.6
C.C.N.L.24.7.2003 |
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti
locali - Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8
legge n.124/99 - Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola -
Criterio del trattamento economico maturato - Legittimità.
(Tribunale di
Agrigento, sentenze nn.2685 e 2686 del 24.11.2003 ) |
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Motivazione |
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Il criterio di inquadramento dei dipendenti
ATA trasferiti nei ruoli dello Stato - quale previsto
dall’Accordo collettivo 20.7.2000, che tiene conto del solo
maturato economico - non configura una violazione di legge,
anche se l’art.8 legge n.124/99 stabilisce che agli stessi
dipendenti va riconosciuta ai fini giuridici ed economici
l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.
Infatti, trattandosi di pubblico impiego, la regola da applicare
per risolvere il contrasto tra una legge ed un accordo
collettivo è quella enunciata dall’ art. 2 del D.Lgs.
30.3.2001,n.165,secondo cui “eventuali disposizioni di legge
,regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti
di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
e ,per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
Ne consegue che, in mancanza di espresso divieto,l’art.8
della legge n.124/99 poteva essere derogato dall’Accordo
collettivo recepito dal D.I. 5.4.2001.
(Nota)Sulla questione v. anche nota di commento pubblicata
nella sezione materiali |
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Riferimenti Normativi: |
art.8 legge n.124/99,D.M. 5 aprile 2001 di
recepimento dell’accordo 20.7.2000 |
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Oggetto: |
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Ricongiunzione servizi
ai fini del trattamento pensionistico - Diritto al computo di
contributi versati presso gestione previdenziale diversa da
quella competente ad erogare la pensione - Controversia -
Devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti -
Ricongiunzione servizi ai fini del trattamento pensionistico -
Domanda giudiziale intesa ad ottenere l’ordine di comunicazione
della posizione contributiva all’ente erogatore della pensione -
Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
( Tribunale di Sciacca sentenza n.371 dell’11 novembre 2003) |
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Motivazione |
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L’art. 5 della legge n.205/2000,sotto la
rubrica di giudice unico delle pensioni,riconferma la
giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie aventi ad
oggetto pensioni civili, militari e di guerra, senza distinzione
fra contenzioso previdenziale civile degli ex dipendenti
pubblici, contrattualizzati e non .La giurisdizione della Corte
dei conti, oltre a ricomprendere tutte le questioni relative al
sorgere ed al modificarsi del trattamento di quiescenza ed alla
sua quantificazione, si estende a tutte le questioni connesse,
quali la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Invece, la domanda con la quale il dipendente chiede di
ordinarsi alla gestione previdenziale, presso cui furono versati
i contributi, di trasmettere all’ente erogatore della pensione i
dati e le notizie necessari ai fini della ricongiunzione, è
riconducibile a posizione di diritto soggettivo ed introduce una
controversia avente carattere previdenziale, rientrante nella
giurisdizione ordinaria e, ratione materiae, nella
competenza del Giudice del Lavoro. |
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Riferimenti Normativi: |
artt.13 e 62 R.D.12.7.1934, n.1214; art.5
legge n.205/2000; artt.442 e 444 c.p.c. |
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Oggetto: |
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1)Assegnazioni
provvisorie - Personale docente - Attribuzione precedenze ex
art.33 legge 104/92 - Presenza di altri familiari eventualmente
idonei a prestare assistenza - Irrilevanza.
2)Assegnazioni provvisorie - Personale docente - Attribuzione
precedenze ex art. 33 legge n.104/92 - Finalità - Tutela
preminente delle esigenze della persona portatrice di handicap.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 6.11.2003) |
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Motivazione |
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Il diritto di precedenza nelle operazioni di
assegnazione provvisoria al personale docente destinatario
dell’art.33,commi 5 e 7 ,legge n.104/92,richiamato dall’art.8
del C.C.N.D., non presuppone che il familiare lavoratore sia
l’unica persona in grado di prestare l’assistenza (tale
interpretazione renderebbe illegittima una disposizione
contrattuale in tal senso, in quanto contrastante con legge
ordinaria) ma richiede solamente che, anche in presenza di altri
familiari eventualmente idonei ad assicurare l’assistenza,
nessuno di questi si avvalga del beneficio di legge (v.
Consiglio di Stato ,sez.VI n.947/98).
Il beneficio previsto dall’art.33 legge 104/92 non è
subordinato anche alla necessità di dichiarare le ragioni
oggettive per le quali eventuali altri familiari non siano in
grado di prestare assistenza al disabile, atteso che tali
requisiti non sono richiesti dalla legge citata la quale fa
unicamente riferimento alla necessità della continuità
dell’assistenza, al cui mantenimento appare finalizzata, in
un’ottica di tutela preminente delle esigenze della persona
portatrice di handicap. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif.normativi:art.33 legge n.104/92,C.C.N.D.20.6.2003 |
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Oggetto: |
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Personale docente - Controversia per
diniego di trasferimento e copertura del posto con nuova nomina
- Legittimazione passiva del docente destinatario della nomina -
Insussistenza.
(Tribunale di Termini Imerese, sentenza n.330 del 29.9.2003) |
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Motivazione |
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Il giudizio promosso avverso il mancato
trasferimento è volto unicamente a verificare la sussistenza o
mano dei presupposti per il sorgere del diritto alla sede
richiesta e non anche la legittimità dell’atto negoziale di
immissione in ruolo nella medesima sede in favore di altro
soggetto estraneo al rapporto di lavoro tra il ricorrente e
l’Amministrazione.
Deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del
docente beneficiario dell’atto di nomina, non implicando il
giudizio ordinario civile, diversamente dal processo
amministrativo, la necessaria presenza di soggetti
controinteressati, portatori di un interesse contrario rispetto
a quello sostanziale del ricorrente. |
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Riferimenti Normativi: |
artt.102,105,106,107 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Personale non docente -
Rapporto di lavoro provvisorio fino a nomina dell’ avente
diritto - Risoluzione del rapporto e risarcimento per errata
individuazione dell’ avente diritto - Presupposto - Legittimità
della nomina provvisoria.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.2345 del 28.10.2003 e,
in senso conforme, sentenze 2346 e 2347 del 28.10.2003) |
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Motivazione |
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In
caso di nomina provvisoria fino all’ avente diritto e di
successiva revoca per asserita illegittimità dell’individuazione
dell’ avente diritto, il presupposto per accedere al
risarcimento del danno consiste nella circostanza che il
lavoratore avrebbe avuto diritto a proseguire nel rapporto
provvisorio; ma ciò non può derivare da una procedura di
assunzione a sua volta viziata, poiché si legittimerebbe un
rapporto di lavoro costituito in violazione di disposizioni
normative. |
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Riferimenti Normativi: |
art.18 legge n° 300/1970. |
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Oggetto: |
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Personale docente -
Supplenza conferita dal dirigente scolastico - Pubblicazione
nuove graduatorie d’istituto - Licenziamento per diversa
posizione in graduatoria non più utile alla nomina -
Illegittimità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.2260 del 15.10.2003) |
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Motivazione |
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In assenza di una clausola contrattuale che
espressamente preveda la risoluzione del rapporto di lavoro
per collocazione nella nuova graduatoria d’istituto in
posizione non più utile alla nomina, è illegittimo, secondo i
principi generali in materia contrattuale, il licenziamento del
supplente nominato in base alla graduatoria d’istituto già
vigente. |
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Riferimenti Normativi: |
art.18 legge n° 300/1970. |
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Oggetto: |
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1)Supplenze temporanee -
Personale non docente - Trasferimento competenze dagli Enti
locali allo Stato a decorrere dal 1°gennaio 2000 - Procedure di
nomina per posti disponibili al 31.12.1999 - Surroga dello Stato
nel sistema di reclutamento adottato dagli Enti locali .
2)Personale non docente - Assunzioni a tempo determinato in
difformità delle procedure previste dagli artt. 581 e 582
D.lgs.n.297/94 - Revoca della nomina - Obbligo per
l’Amministrazione.
(Tribunale di Agrigento, sentenza 2231 del 14 ottobre 2003
e, in senso conforme,sentenze 2233,2234,2235 del 14 ottobre
2003) |
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Motivazione |
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Il decreto interministeriale n.184 del
23.7.1999, emanato in applicazione dell’art.8 legge n.124/99,
all’art.4 ha posto le regole delle eventuali ulteriori nomine
a tempo determinato conferite dai capi d’istituto a
decorrere dal 1°gennaio 2000, disponendo, con riguardo alle
figure professionali già degli enti locali, che le graduatorie
d’istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato
sarebbero state costituite tenendo conto dell’inclusione degli
interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli
enti medesimi entro il 31.8.1999.Tuttavia, per le disponibilità
preesistenti alla data del trasferimento delle competenze
(1.1.2000),in mancanza di graduatorie degli enti locali, le
nomine dovevano essere effettuate dai Provveditori agli studi,
attingendo alle liste del collocamento anziché alle graduatorie
provinciali di cui allart.581 d.lgs.297/94,essendo questo il
sistema di reclutamento adottato dagli enti medesimi.
E’ illegittima e va obbligatoriamente revocata la supplenza su
posto di collaboratore scolastico conseguita in virtù di istanza
presentata direttamente al dirigente scolastico, senza il
rispetto delle disposizioni ministeriali previste dagli artt.581
e 582 d.lgs.297/94, che hanno regolato tempi e modalità di
presentazione di nuove domande alle scuole per la formazione
delle relative graduatorie. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif. normativi: artt. 581 e 582
D.Lgs.n.297/94;art.8 legge n.125/99;D.M. n.184 del 23 luglio
1999 |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza - Insegnanti
elementari in possesso di laurea - Esclusione - Legittimità.
Incarichi di presidenza - Ricorso ex art. 700 c.p.c. -
Periculum in mora - Presupposti - Preclusione della
possibilità di arricchimento del bagaglio professionale -
Insussistenza.
( Tribunale di Agrigento, ordinanza del 2.10.2003 ) |
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Motivazione |
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L’esclusione degli insegnanti elementari
laureati dagli incarichi di direzione dei circoli didattici è
conforme all’O.M. n.44/2002,che ha carattere transitorio ,fino
alla data di approvazione della prima graduatoria del
corso-concorso per dirigenti scolastici (art.29 D.LGS. n.165/2001),e
non è ingiustificata per il fatto che la medesima categoria di
insegnanti è ammessa a partecipare ai corsi-concorsi ordinari
per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Se ,infatti, gli
insegnanti elementari hanno i requisiti per concorrere ai posti
di dirigente scolastico nell’ambito delle ordinarie procedure di
reclutamento non è perché siano in linea di principio equiparati
o equiparabili ai docenti di scuola secondaria, in assenza di
norme che sanciscano tale equiparazione, ma perché il
corso-concorso ordinario consente di reclutare solo i candidati
che abbiano superato le varie fasi in cui la procedura
concorsuale si articola.
Non è rinvenibile un danno grave ed irreparabile nell’
esclusione dalla graduatoria degli incarichi di presidenza - non
comportando la perdita di uno status dirigenziale già acquisito
- e nella conseguente perdita della possibilità di arricchire il
proprio bagaglio culturale. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.477 D.Lgs.n.297/94, O.M.N.44 del
17.4.2002,art.29 D.Lgs.n.165/2001 |
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Oggetto: |
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Procedura d’urgenza – Periculum in mora –
Presupposti – Individuazione quale docente soprannumerario –
Pregiudizio grave ed irreparabile – Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 18 giugno 2003). |
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Motivazione |
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L’art.700 c.p.c. consente di ottenere
anticipatamente rispetto ai tempi normali del processo civile i
provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito quando vi sia fondato motivo
di ritenere che durante il tempo intercorrente per fare valere
un diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un
pregiudizio immanente ed irreparabile. E’ evidente che dalla
mera individuazione del ricorrente quale docente soprannumerario
non può comunque derivare, per il medesimo, alcun pregiudizio
attuale, suscettibile di tutela in sede giudiziaria. |
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Riferimenti Normativi: |
art.700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Personale docente soprannumerario -
Istanza di mobilità professionale (passaggio di ruolo) -
Riammissione nei termini - Ammissibilità - Fino all’avvio delle
procedure di mobilità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.1153 del
5 maggio 2003 ) |
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Motivazione |
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Qualora, dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove
posizioni di soprannumero, i docenti interessati sono riammessi
nei termini per presentare domanda di trasferimento e/o di
passaggio di ruolo; tuttavia, la domanda di passaggio di ruolo è
ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di
mobilità relative al ruolo richiesto.
Non può ravvisarsi alcuna violazione di diritti soggettivi né
una condotta di colpevole inadempimento in capo
all’Amministrazione, nell’aver subordinato la riammissione nei
termini all’ulteriore condizione del mancato avvio delle
procedure di mobilità, alla luce delle norme del contratto
collettivo che ciò stabiliscono per evidenti ragioni
organizzative nella gestione degli organici. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif. normativi: art.29 C.C.D.N. sulla mobilità
del 21.12.2001. |
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Oggetto: |
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Personale scolastico
dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli dello
Stato ai sensi dell’art. 8 legge n.124/99 - Inquadramento
nell’ambito del comparto Scuola - Criterio del trattamento
economico maturato - Illegittimità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.36 del 14.1.2003 e,in
senso conforme, sentenza n.897 dell’8.4.2003 ) |
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Motivazione |
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E’ illegittimo, per violazione dell’art.8
della legge n.124/99,l’accordo sindacale del 20 luglio 2000
nella parte in cui stabilisce che i dipendenti degli enti
locali, trasferiti nei ruoli del personale ATA statale a
decorrere dall’1.1.2000,sono inquadrati nell’ambito del comparto
Scuola secondo il criterio del trattamento economico in
godimento al 31,12,1999,anziché in base al criterio
dell’anzianità raggiunta prima del trasferimento. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif. normativi: art.8 legge n.124/99,D.M.5
aprile 2001 di recepimento dell’accordo 20.7.2000. |
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Oggetto: |
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1)Personale docente –
Diritto di precedenza ex lege n° 100 /1987 – Presupposti
– Trasferimento d’ufficio disposto successivamente all’entrata
in vigore della legge n° 100/1987 o alla decorrenza ivi prevista
all’art.1, comma 1.
2)Personale docente – Diritto di precedenza ex lege n°
100 /1987 – Presupposti – Ricongiungimento del nucleo familiare
a seguito del trasferimento d’autorità del coniuge militare.
3)Personale docente – Diritto di precedenza ex lege n°
100 /1987 – Presupposti – Rapporto di coniugio e convivenza con
il militare al momento del trasferimento d’autorità.
(Trib. Agrigento, sentenza n° 447 del 19 febbraio 2003) |
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Motivazione |
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L’art. 9, comma 1, punto VII, del contratto
sulla mobilita del personale docente prevede che in base al
disposto dell’art.1, comma 5,della legge n°100/1987, dell’art.
10, comma 2, del DL n° 325/1987 conv. in legge n° 40271987, il
personale scolastico coniuge convivente del personale militare
ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti
intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni
richiesti a condizione che la prima preferenza espressa si
riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il
coniuge e, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili,
al comune viciniore. L’art.1,comma 5, della legge n° 100/1987,
cui rinvia l’art.9, comma 1, punto VII, del contratto sulla
mobilita del personale docente, disciplina il diritto di
precedenza facendo riferimento al comma 1, dell’art.1 della
legge che prevede una specifica decorrenza (1 gennaio 1987) per
la sua applicabilità. Pertanto, atteso che l’art.11 delle
disposizioni sulla legge in generale prevede il principio
secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire e non
ha effetto retroattivo, in assenza di una previsione espressa da
parte di fonte normativa derogatrice di tale principio, le norme
della legge n° 100/1987 non possono essere applicate ai
trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge
o, comunque, prima della decorrenza espressamente ivi prevista
al comma 1, dell’art.1.
Ratio della legge n° 100/1987 è di favorire il
ricongiungimento del nucleo familiare diviso a seguito del
trasferimento d’autorità del coniuge militare, pertanto, non si
applica all’ipotesi in cui la divisione del nucleo familiare non
è dovuta al trasferimento del coniuge militare, ma alla
successiva immissione in servizio della docente.
Il diritto alla precedenza ex lege n° 100/1987 è
condizionato al fatto che il docente sia coniugato e convivente
con il militare al momento del trasferimento d’autorità, come si
evince dal tenore letterale dell’art.1, comma 5, della legge n°
10071987 e dell’art. 9, comma 1, punto VII del contratto
collettivo sulla mobilità. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif. normativi: art.1,comma 1 e5, della Legge
n° 100/1987; art.10, comma 2, del DL n° 325/1987 conv. in L n°
402/1987; art9,comma 1, del contratto collettivo decentrato
nazionale sulla mobilità sottoscritto il 21.12.2001. |
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Oggetto: |
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Personale docente –
Rifiuto di sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità
al servizio – Rilevanza ai fini dell’adozione di sanzione
disciplinare.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.409 del 17.2.2003) |
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Motivazione |
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Il rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti sanitari disposti dall’Amministrazione al fine
di accertare l’idoneitа al servizio costituisce violazione dei
doveri previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e
deve, quindi, ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare
della sospensione dall’insegnamento adottato per tale
contestazione di addebiti. |
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Riferimenti Normativi: |
C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.1995, D.L.gs.n.297/94,artt.492
e segg. |
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Oggetto: |
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Conferimento nomine a
tempo determinato - Personale docente - Rinuncia alla proposta
di nomina - Effetti - Esclusione dalle ulteriori operazioni di
nomina anche per le disponibilità successive intervenute entro
il 31 luglio.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.253 del 4.2.2003) |
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Motivazione |
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Il decreto legge n.255 del 2001,convertito in
legge n.333 del 2001,nel disciplinare la copertura dei posti
vacanti con nomine a tempo determinato, prevede che il dirigente
del C.S.A. deve completare l’assegnazione dei posti entro il 31
luglio (art.4, primo comma ); inoltre, ai sensi dell’art.3,comma
4°, del D.M. n.201 del 2000, Le disponibilità successive che
si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia ,sono
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei
riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle
precedenti proposte di assunzione.
Il significato delle parole utilizzate
“aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti
proposte di assunzione”, implica che solo questi ultimi possono
partecipare alle ulteriori fasi di assegnazione delle
disponibilità successivamente verificatesi, mentre la
partecipazione è preclusa a coloro che sono stati
originariamente interessati alle precedenti proposte di
assunzione, a prescindere dalla circostanza che vi abbiano
accettato o meno, ovvero abbiano rifiutato tacitamente. |
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Riferimenti Normativi: |
art.4 D.L.N.255/2001, convertito
in legge n.333/2001;art.3 D.M.25 maggio 2000 (regolamento sulle
modalità di conferimento delle supplenze) |
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Oggetto: |
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1)Trasferimenti - Personale docente -
Attribuzione precedenze ex art.33 legge n.104/92-
Finalità - Tutela dell’assistenza alle persone invalide non
derogabile dalla contrattazione collettiva.
2)Trasferimenti - Personale docente - Attribuzione precedenze
ex art.33 legge n.104/92 - Presenza di altri familiari non
conviventi in grado di assistere l’invalido - Irrilevanza.
3)Trasferimenti- Personale docente - Attribuzione precedenze
ex art.33 legge n.104/92 - Non esclusività dell’assistenza
al disabile - Onere della prova a carico del ricorrente.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.30 del 14 1 2003) |
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Motivazione |
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La tutela dell’assistenza alle persone
invalide, con il conseguente diritto di precedenza nei
trasferimenti per i lavoratori che assistano il familiare, è
posta direttamente dalla legge con una normativa non derogabile
dalla contrattazione collettiva: questa, pertanto, nel
disciplinare i trasferimenti del personale, non può dettare una
normativa maggiormente restrittiva per il lavoratore. Così il
diritto del lavoratore al trasferimento non può certamente
derivare dal dato formale consistente nell’indicazione o meno
dei motivi in base ai quali gli altri familiari non possono
assistere il congiunto portatore di handicap, non essendo tale
elemento disposto dalla legge ma esclusivamente dalla situazione
sostanziale prevista dalla legge.
La modifica legislativa introdotta dall’art.19 legge n.53/2000
ha inteso eliminare una presunzione assoluta di assistenza
determinata dalla convivenza, potendosi certamente verificare
situazioni in cui il familiare, pur convivendo con l’invalido,
non presti in concreto assistenza, ovvero pur non convivendo con
l’invalido, lo assista ugualmente: ciò, tuttavia, non può voler
dire che se vi sono più familiari in grado di assistere
l’invalido, alcuni non conviventi ed altri conviventi, questi
ultimi non abbiano diritto a beneficiare della tutela qualora,
in concreto, prestino assistenza al congiunto solo perché anche
coloro che non convivono potenzialmente potrebbero prestarvi
assistenza.
L’onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della
domanda grava su colui che invoca la tutela giudiziaria;
pertanto, il ricorrente che contesti l’attribuzione della
precedenza ex art.33,quinto comma, legge n.104/92, deve
provare non già l’assenza del dato formale non previsto dalla
norma, consistente nella mancata indicazione dei motivi
oggettivi in base ai quali gli altri familiari non sarebbero in
grado di prestare assistenza al congiunto, quanto ,piuttosto,
che in concreto non corrisponde al vero che il resistente presti
assistenza al genitore ovvero che vi siano altre persone che lo
assistono. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif.normativi art.33 legge
n.104/92,C.C.N.D. del 21.12.2001 |
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