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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2004 |
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti locali –
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 legge n.184/99
– Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola – Criterio del
trattamento economico maturato – Illegittimità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.1/04 del 23.11.2004)
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Motivazione |
E’ illegittimo, per violazione dell’art.8 della legge n.124/99,l’accordo
siglato il 20 luglio 2000 dall’Aran e dalle Organizzazioni
sindacali nella parte in cui stabilisce che i dipendenti degli
enti locali ,trasferiti nei ruoli del personale ATA statale a
decorrere dall’1.1.2000,sono inquadrati nell’ambito del comparto
Scuola secondo il criterio del trattamento economico in
godimento al 31..12.1999,anziché in base al criterio
dell’anzianità raggiunta prima del trasferimento.(1)
(1) Sulla questione v. anche nota di commento pubblicata
nella sezione materiali |
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Riferimenti Normativi: |
art.8 legge n.124/99;D.I. 5 aprile 2001 di recepimento
dell’accordo 20.7.2000. |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza - Controversie - Devoluzione al giudice
ordinario.
Conferimento incarichi di presidenza - Candidati del primo
corso-concorso riservato di reclutamento dei dirigenti
scolastici (art.29, 3° comma,d.lgs.n.165/01) - Diritto di
priorità - Fino all’approvazione della graduatoria del
corso-concorso.
Incarichi di presidenza- Docenti inclusi nelle graduatorie di
merito dei concorsi a posti di preside o direttore didattico -
Precedenza nell’incarico - Docenti inclusi nelle graduatorie del
primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici - Non assimilabilità, ai fini della precedenza, agli
idonei dei concorsi a posti di preside o direttore didattico.
(Tribunale di Agrigento, ordinanze del 12 novembre
2004).
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Motivazione |
I criteri di conferimento degli incarichi di presidenza sono
disciplinati dall’O.M. n.39 dell’1.4.2004 che,all’art.1,prevede
il diritto di priorità in favore dei candidati ammessi al
periodo di formazione del corso-concorso riservato per il
reclutamento dei dirigenti scolastici (art.29,3°comma,d.lgs.n.165/01);tale
priorità ha efficacia esclusivamente nella fase transitoria di
espletamento del concorso e cessa con l’approvazione della
graduatoria.
Le controversie relative al conferimento degli incarichi di
presidenza sono devolute al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del d.lgs.n.165/2001,che
espressamente contempla la materia del “conferimento e revoca
degli incarichi diringenziali”.
L’art.3 dell’O.M.n.39/2004 non va interpretato nel senso che, ai
fini della priorità nel conferimento degli imcarichi di
presidenza, i candidati del primo corso-concorso riservato di
cui all’art.29 d.lgs.n.165/01 siano assimilabili agli idonei dei
concorsi a posti di preside o di direttore didattico.
L’esclusione dei candidati del corso-concorso dall’ambito delle
priorità per gli incarichi di presidenza, stabilite solo in via
transitoria, non appare casuale, ma è logicamente coerente con
la validità transitoria delle priorità, in vista del definitivo
passaggio dal sistema degli annuali incarichi di presidenza
alla nuova realtà della qualifica di dirigente scolastico
acquisita dopo accurata selezione per titoli ed esami. |
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Riferimenti Normativi: |
art.29
d.lgs. 30 marzo 2001,n.165;art.22,comma 11, Legge 28 dicembre
2001,n.448;O.M. n.39 del 1° aprile 2004. |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Ricorso al giudice del lavoro –
Controversia concernente l’assunzione al lavoro – Questione
incidentale di legittimità e disapplicazione della graduatoria –
Improponibilità.
Procedure concorsuali per l’assunzione – Concorsi per soli
titoli personale docente – Giurisdizione del giudice ordinario
- Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento,sentenza n. 1286 del 7 giugno 2004). |
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Motivazione |
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La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ai
sensi dell’art. 63 del d.lgs.n.165/2001,può intervenire soltanto
quando la lesione lamentata non derivi direttamente dall’atto
amministrativo di cui si chiede la disapplicazione. Nel caso di
procedura concorsuale conclusasi con la redazione di graduatoria
illegittima e contestata, il fatto lesivo del diritto al
conferimento dell’incarico di docente, azionato con ricorso al
giudice del lavoro, è rappresentato dalla graduatoria
contestata, che non si configura come atto amministrativo
presupposto e disapplicabile dal giudice ordinario.
Nella nozione di procedure concorsuali per l’assunzione
rientrano non soltanto le selezioni basate sull’espletamento di
prove stricto sensu intese, ma anche quelle fondate sulla
semplice valutazione di titoli, come nel caso delle procedure di
assunzione del personale docente su graduatorie permanenti
compilate ai sensi dell’art 401 del d.lgs.n.297/94 e successive
modificazioni; deve, quindi, dichiararsi il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto
l’impugnativa di siffatte graduatorie. |
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Riferimenti Normativi: |
art.401 d.lgs.16 aprile 1994 n.297;
art.63 d.lgs. 30 marzo 2001,n.165;D.M.n.11 del 12 febbraio 2002. |
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Oggetto: |
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Personale scolastico
dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli dello
Stato ai sensi dell’art.8 legge n.124/99 - Inquadramento
nell’ambito del comparto Scuola - Criterio del trattamento
economico maturato - Legittimità.
Personale scolastico dipendente degli enti locali -
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 legge n.124/99
- Tutela dei diritti in precedenza acquisiti presso l’ente
locale ai sensi dell’art.2112 cod.civ. - Finalità - Garanzia di
trattamento economico non deteriore.
(Tribunale di Agrigento, sentenze n.789 del 6.4.2004 e n.1033
del 4 Maggio 2004). |
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Motivazione |
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L’art. 2, secondo comma,
del d.lgs.30 marzo 2001 n.165 prevede che eventuali disposizioni
di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
Considerato che l’art.8 della legge 124/99 è una norma
applicabile ad una categoria limitata di pubblici dipendenti e
che non prevede espressamente alcuna inderogabilità, essa può
legittimamente essere derogata da un accordo collettivo, come
quello del 20 luglio 2000.Ne consegue che sotto questo profilo
la norma contrattuale non è censurabile in quanto prevalente
rispetto alla norma di legge, avendo il potere di derogare ad
essa.
La funzione della tutela prevista dall’art.2112 c.c.,(norma di
portata generale e, pertanto, sottratta al principio di cui al
secondo comma dell’art.2 del d. lgs.165/2001) è quella di
garantire al lavoratore, in occasione del trasferimento di
azienda, il mantenimento di tutti i diritti acquisiti presso
l’azienda cedente, evitando così che una modifica del rapporto
di lavoro da un punto di vista soggettivo, modifica non
dipendente dalla sua volontà, ma collegata unicamente ad
esigenze del datore di lavoro, si ripercuota negativamente sulla
sfera giuridica del lavoratore medesimo.
Nel caso dei dipendenti degli enti locali transitati alla Stato
ai sensi del’art’8 della legge 124/1999,non si può dire che sia
stata integrata con l’Accordo stipulato il 20 luglio 2000 la
violazione delle disposizioni di cui all’art.2112 c.c. poiché,
essendo stato assicurato a seguito del trasferimento un
trattamento non deteriore rispetto a quello in precedenza
goduto, la determinazione della retribuzione del lavoratore
presso il cessionario è lasciata alla libera contrattazione
(collettiva o individuale) delle parti. |
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Riferimenti Normativi: |
art.2112 c.c.,art.8 legge n.124/99,D.M. 5
aprile 2001 di recepimento dell’accordo 20 luglio 2000,art.2
d.lgs.30 marzo 2001,n.165. |
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Oggetto: |
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Comportamento
antisindacale del dirigente scolastico - Legittimazione passiva
del Ministero dell’Istruzione - Non sussiste.
Dirigente scolastico - Inosservanza dell’obbligo di avviare la
contrattazione integrativa annuale d’istituto nelle materie
previste dall’art.6 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 - Condotta
antisindacale ex art.28 legge n.300/70 - Sussiste.
(Tribunale di Agrigento, decreto del 26 marzo 2004) |
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Motivazione |
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Nel procedimento ex art.28 legge n.300/1970,promosso
per condotta antisindacale di un dirigente scolastico, va
dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero
dell’Istruzione; infatti, ancorché titolare del rapporto di
lavoro con i dipendenti, portatori dei diritti sindacali che si
assumono lesi, il Ministero non è investito della gestione delle
relazioni sindacali all’interno dell’istituto, l’organo dello
Stato a ciò preposto essendo il dirigente scolastico, tenuto
all’adempimento degli obblighi derivanti dalla contrattazione
collettiva del comparto.
L’art. 6 del L 24.7.2003 prevede,a livello di istituzione
scolastica, la contrattazione collettiva integrativa annuale su
ambiti di materie molto rilevanti nella gestione del personale
docente e non docente e dell’offerta formativa. Il comportamento
del dirigente scolastico, che si sottrae all’obbligazione
contrattualmente assunta dall’amministrazione di avviare l’anno
scolastico e di dare inizio all’attività didattica nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di
correttezza, trasparenza e di fattiva collaborazione per la
pronta definizione delle procedure negoziali sulle materie che
incidono sull’organizzazione del lavoro, del personale e
dell’offerta formativa è un comportamento oggettivamente idoneo
a ledere le prerogative e le libertà sindacali.(1)
.................................
(1) Sulla questione v. anche nota di commento pubblicata nella
sezione materiali |
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Riferimenti Normativi: |
art.28 legge n.300/1970;art.6
C.C.N.L.24.7.2003. |
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Oggetto: |
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Personale docente – Individuazione
perdente posto – Precedenza ex art.33 legge 104/1992 – Finalità
– Tutela dell’assistenza alle persone invalide non derogabile
dalla contrattazione collettiva.
Personale docente – Individuazione perdente posto – Precedenza
ex art.33 legge 104/1992 – Requisiti – Assistenza continuativa -
Altro familiare che in passato ha usufruito dei benefici della
legge 104/1992 – “Trasferimento”dell’assistenza –
Inammissibilità ove non derivi da situazioni contingenti e
necessitate.
Personale docente – Individuazione perdente posto – Precedenza
ex art.33 legge 104/1992 – Requisiti – Assistenza continuativa –
Modificabilità – Presupposti
(Trib. Agrigento, sentenza n° 561 del 16 marzo 2004) |
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Motivazione |
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A seguito della modifica apportata dalla
legge n° 53/2000 all’art. 33 della legge 104/1992, si può
prescindere dalla convivenza al fine del riconoscimento della
tutela; è necessario, pertanto, valutare se la persona
interessata presti o meno assistenza continuativa al familiare
portatore di handicap. La tutela dell’assistenza alle persone
invalide è posta direttamente dalla legge con una normativa non
derogabile dalla contrattazione collettiva: questa, pertanto,
nel disciplinare i trasferimenti del personale non può dettare
una normativa maggiormente restrittiva per il lavoratore.
Per beneficiare della tutela di cui all’art.33, comma 5°, della
legge 10471992, alla luce delle recenti modifiche legislative, è
necessario: a) che un familiare del lavoratore entro il terzo
grado di parentela sia stato considerato portatore di handicap
dalla competente commissione di cui al precedente art.4; b) che
in concreto il lavoratore presti assistenza al familiare; c) che
tale assistenza si presenti necessaria in quanto altrimenti il
portatore di handicap si troverebbe senza assistenza; d) che
altri familiari non usufruiscano o abbiano usufruito dello
stesso beneficio. Non è ammissibile che vi sia un
“trasferimento” dell’assistenza per consentire, in base alle
necessità, di usufruire dei benefici di legge. Oggetto della
tutela, infatti, non è il lavoratore, bensì il portatore di
handicap attraverso la previsione di benefici in favore della
persona che lo assiste al fine di garantire il mantenimento
dell’assistenza. Ciò presuppone, tuttavia, che il lavoratore
interessato effettivamente presti assistenza all’invalido e che
tale assistenza si presenti necessaria e indispensabile non
esistendo altri soggetti in grado di fornirla.
La situazione di assistenza non è
immodificabile, ma le eventuali modifiche devono derivare da
situazioni contingenti e necessitate - con l’onere di provare
il mutamento della situazione in merito all’assistenza - e non
dipendere dalla mera volontà del soggetto che assiste l’invalido
che in base alle esigenze si fa “sostituire” nell’assistenza da
altro congiunto. L’intermittenza dell’assistenza porta ad
escludere che la stessa sia necessitata, nel senso che il
soggetto che in concreto la presti sia l’unico in grado di
fornire assistenza al congiunto invalido. |
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Riferimenti Normativi:
Riferimento giurisprudenziale:
Riferimenti precedenti:
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art.33 legge n° 104/1992; art.9 CCND sottoscritto in data 15
gennaio 2003.
Corte Costituzionale 29 luglio 1966, n° 325; Cass. 20 gennaio
2001 n° 829.
Tribunale di Agrigento: sentenza n° 882/2002 , sentenza
n°30/2003. |
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Oggetto: |
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Personale docente - Individuazione dei
soprannumerari e trasferimenti d’ufficio - Personale in organico
della scuola dal precedente 1°settembre per rientro nel
quinquennio - Continuità di servizio ed equiparazione ai docenti
in organico dagli anni scolastici precedenti - Sussistenza.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.236 del 3 febbraio 2004) |
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Motivazione |
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Ai sensi dell’art.9 del
C.C.N.D. sulla mobilità il trasferimento del personale in
quanto in soprannumero ,non interrompe la continuità del
servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun
anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola
di precedente titolarità o nel comune.
Tale principio, sancito in materia di precedenze per la
mobilità, si riflette anche sull’ordine di individuazione delle
situazioni di soprannumero, previsto dall’art.29,comma 12, del
C.C.D.N.
( - docenti entrati in organico dal precedente primo settembre;
- docenti entrati in organico dagli anni scolastici precedenti
).
E’ di tutta evidenza, infatti, che favorire il rientro nella
scuola di ex titolarità di chi, come soprannumerario, ha
dovuto sottostare al trasferimento d’ufficio, senza poi
garantire il pieno reintegro nell’organico d’istituto - come se
il docente non fosse mai stato trasferito - vorrebbe dire
esporre il personale rientrato al rischio di essere considerato
nuovamente soprannumerario, vanificando il fine della
continuità didattica che sta alla base del sistema delle
precedenze. |
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Riferimenti Normativi: |
artt.9 e 29 C.C.N.D. sulla mobilità del 15
gennaio 2003 |
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Oggetto:  |
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Responsabilità della pubblica amministrazione - Danni – Esecuzione di atto illegittimo successivamente annullato in sede giurisdizionale - Risarcimento del danno patrimoniale – Presupposti.
(Tribunale di Palermo, I sez. civile, sentenza n.1612 del 27.1.2004)
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Motivazione |
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Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica che deriva dall’annullamento in sede giurisdizionale di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: per quanto riguarda in particolare l’individuazione della colpa in sede di domanda risarcitoria, il relativo requisito non sussiste se la violazione della regola di diritto da parte dell’Amministrazione discende da errore scusabile, come nel caso di tardiva assunzione in ruolo di un docente, dovuta a dubbia interpretazione delle norme sulla riserva di posti in favore degli invalidi civili. |
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Riferimenti Normativi: |
art.2043 codice civile |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza - Ricorso al
Giudice del lavoro - Controversia riguardante il diritto
all'integrazione scolastica di alunno portatore di handicap -
Giurisdizione del Tribunale civile - Sussistenza - Competenza
territoriale - Criteri di individuazione - Giurisdizione del
Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro -
Incompetenza per materia.
(Tribunale di Sciacca, ordinanza del 22 gennaio 2004 ) |
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Motivazione |
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Ai sensi dell’art.33 comma
2 lett. e) del D.Lgs.80/1998,così come modificato dalla legge n.205/2000,restano
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie fra utenti fruitori di un servizio pubblico e
soggetti (sia pubblici che privati ) erogatori del servizio
medesimo(1); pertanto, rientra nella giurisdizione del Tribunale
civile ,e non del T.A.R., la controversia avente ad oggetto il
diritto all’integrazione scolastica dell’alunno portatore di
handicap e il correlato obbligo per l’amministrazione di
provvedere all’assegnazione del docente di sostegno
specializzato.
Stante l’incompetenza per materia del Tribunale civile in
funzione di Giudice del lavoro - poiché il giudizio non riguarda
un rapporto di lavoro ex art.409 c.p.c. - la competenza
territoriale va individuata ,ai sensi dell’art.25 c.p.c., in
base al distretto dove ha sede l’Avvocatura dello Stato chiamata
a svolgere l’attività di difesa in giudizio.
(1)secondo l’interpretazione della Corte di cassazione,
condivisa dal Giudice adito. |
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Riferimenti Normativi: |
art.7 legge 205/2000;art.13 legge n.104/92;artt.25 e 409 c.p.c. |
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