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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2006 |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza
– Controversia in materia di procedura concorsuale per conferimento degli
incarichi di presidenza – Giurisdizione del giudice amministrativo.
(Tribunale di Agrigento,
ordinanza dell’11 dicembre 2006).
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Motivazione |
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Il conferimento degli
incarichi di presidenza avviene a seguito di una procedura avente natura di
concorso per titoli e comporta il passaggio ad una fascia o area superiore in
ragione dei distinti, specifici e qualificati compiti inerenti a tale carica. Ne
consegue l’insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in favore
di quella del giudice amministrativo.
Il difetto di giurisdizione può essere sempre rilevato, anche d’ufficio,
in qualunque stato e grado del giudizio e nessun rilievo assume la circostanza
che in un precedente giudizio cautelare, promosso dallo stesso ricorrente e per
lo stesso oggetto, il giudice ordinario abbia invece dichiarato la propria
giurisdizione.
(*)Nota:
In passato il Tribunale di
Agrigento aveva più volte dichiarato la propria giurisdizione nelle
controversie in materia di conferimento degli incarichi di presidenza, anche
nel caso diimpugnativa della graduatoria per errata valutazione dei
titoli previsti dalle annuali ordinanze ministeriali (ex plurimis v. le
seguenti pronunce riportate in questo sito: ordinanza 12.11.2004; ordinanza
23.9.2005; ordinanza 28.9.2005). Tuttavia, la giurisprudenza non era univoca
nel ritenere che tali controversie fossero devolute al giudice ordinario anziché
al giudice amministrativo; il contrasto interpretativo è stato infine
risolto dalla Corte di cassazione,
Sezioni unite, con sentenza n.12221 del 24 maggio 2006 -, recepita
dall’ordinanza in esame. (Carmelo Rollini)
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Riferimenti Normativi: |
art. 477 D.Lgs.n.
297/1994; O.M. n. 40/2005; art. 63 D.Lgs. n. 165/2001; art. 37 c.p.c.
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Oggetto:  |
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Riserve di posti in favore
delle categorie protette ex legge n.68/1999 – Graduatorie permanenti del
personale docente - Suddivisione in
fasce – Operatività della riserva solo nella fascia di inclusione del
riservatario.
(Tribunale di Agrigento,
sentenza n. 606 del 5 dicembre 2006).
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Motivazione |
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L’art. 1 della legge 124/1999 ha trasformato in graduatorie
permanenti le graduatorie dei concorsi per soli titoli del personale docente,
di cui all’art. 401 del D.Lgs. n.297/94.
Nella prima integrazione è stata prevista la priorità
di inclusione in graduatoria per i docenti in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per titoli
(art. 2 della legge 124/99).
Attraverso
l’interpretazione autentica dell’art. 2 citato, fornita dal D.L. 255/2001
convertito in legge 333/2001, è stato chiarito che la maturazione dei requisiti
in epoche successive comporta la collocazione in coda. Nell’ambito di ciascuno
scaglione il personale è graduato secondo i titoli posseduti ( art. 2, comma 2,
legge 333/2001).
Il sistema è chiaro nel
riconoscere una gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo
all’inserimento nelle graduatorie, dettata dal diverso momento cronologico di
maturazione dei requisiti, e la conseguenza di ciò è che la riserva di cui alla
legge n.68/1999 opera unicamente nell’ambito dello scaglione cui appartiene il
docente che ha il titolo di precedenza, il quale non può, in virtù della
propria condizione privilegiata, scavalcare concorrenti inseriti in fasce
sovraordinate.
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Riferimenti Normativi: |
art. 401 D.Lgs. n.297/1994; legge n. 68 del 12 marzo 1999; artt. 1 e 2
legge 3 maggio 1999, n.124; artt. 1 e 2 del D.L. 3 luglio 2001, n.255,
convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001, n.333
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Oggetto: |
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Assegnazioni provvisorie – Personale docente- Attribuzione
precedenze ex art.33 legge104/1992- Requisito dell’unicità
previsto dalla normativa contrattuale – Legittimità.
(
Tribunale di Enna, ordinanza dell’ 11 ottobre 2006)
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Motivazione |
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La normativa contrattuale
prevista nel C.C.N.I. del comparto in materia di trasferimenti del personale,
nella parte in cui richiede non solo che il dipendente presti assistenza in via
continuativa al familiare handicappato , ma altresì che sia l’unico parente in
grado di farlo, non è illegittima, in quanto non è maggiormente restrittiva per
il lavoratore rispetto alla previsione dell’art.33 della legge 104/1992. La
legge 104/1992, infatti, non prevede un diritto assoluto del lavoratore a
scegliere la sede di lavoro, come è dimostrato dalla presenza dell’inciso “ove
possibile”, dovendo tale diritto essere contemperato con l’interesse pubblico
all’organizzazione dei pubblici uffici e con gli interessi (privati) degli
altri soggetti aspiranti al trasferimento presso la stessa sede.
Contemperamento avvenuto, in tema di mobilità del personale del comparto
scuola, attraverso la contrattazione
collettiva che ha previsto il requisito dell’unicità dell’assistenza; requisito
che non pare alterare la sostanza del diritto di cui all’art. 33 della legge
104/1992 e che è idoneo a contemperare l’interesse di colui che presta
assistenza con gli interessi dei controinteressati alle operazioni di mobilità
e l’interesse organizzativo del datore di lavoro.
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Riferimenti Normativi: |
Legge n°104/1992, art.33
; C.C.N.I. a.s. 2006/2007, art.8, punto IV, lett.g). |
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti locali –
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 legge n.124/99-
Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola – Criterio del
trattamento economico maturato- Illegittimità.
Personale scolastico dipendente degli enti locali –
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 legge n.124/99-
Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola – Art.1, comma
218, legge n.266/2005 – Natura innovativa – Efficacia non
retroattiva- Conseguenze.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.916 del 25 settembre
2006) |
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Motivazione |
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L’accordo sindacale del 20/07/200 e il D.I. 5/04/2001 hanno
natura meramente esecutiva rispetto all’art.8 della legge n.124/1999 e vanno
conseguentemente ritenuti illegittimi nelle parti in cui stabiliscono, in
violazione della delega loro conferita dall’art.8, comma 4, della legge
12471999, una disciplina degli effetti economici del trasferimento del personale
ATA dagli enti locali allo Stato difforme rispetto a quella prevista dall’art.8,
comma 2, della legge 124/1999, secondo la quale a tale personale “viene
riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza”.
L’art.1,comma
218,della legge 23/12/2005 n.266 , ancorché si autodefinisca norma
interpretativa dell’art.8, comma 2, della legge 124/1999, possiede natura
innovativa, in quanto lungi dall’operare una scelta tra più opzioni
interpretative dell’art.8 citato ne ridisegna in toto il contenuto,assimilandolo
a quello dell’art.3 del D.I. 5/04/2001. Ne deriva l’impossibilità di attribuire
efficacia retroattiva al suddetto art.1 e di riflesso, l’impossibilità di
applicare tale disposizione ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data
anteriore alla sua entrata in vigore. |
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Riferimenti Normativi: |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Assegnazione
provvisoria interprovinciale – Criterio di individuazione del
giudice competente per territorio – Sede dell’ufficio in cui il
dipendente risulta stabilmente ed organicamente assegnato. (*)
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 27 settembre 2006,su
reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.)
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Motivazione |
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L’art. 413, comma 5, c.p.c. prevede che nelle controversie in
materia di pubblico impiego giudice competente per territorio é quello “nella
cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto”.La
giurisprudenza prevalente identifica tale ufficio con quello cui il pubblico
dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente
assegnato”(Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001).
Anche aderendo ad un diverso orientamento giurisprudenziale, non avrebbe
comunque rilievo la sede provvisoria, qualora, alla data del deposito del
ricorso, sia trascorso l’anno scolastico di assegnazione.(**) |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c.; Contratto collettivo
nazionale integrativo 6 giugno 2006 sulle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA per l’anno
scolastico 2006/07
Note:
(*) contra v. ordinanza del 30.8.2006;
(**) al fine dell’individuazione del giudice competente per
territorio, il Tribunale ha considerato come termine dell’anno
scolastico la data di conclusione delle attività didattiche e
non il 31 agosto. |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Assegnazione
provvisoria interprovinciale – Criterio di individuazione del
giudice competente per territorio – Sede in cui il dipendente
presta servizio, anche se in assegnazione con provvedimento di
durata annuale.
(*)Assegnazione provvisoria – Attribuzione
della precedenza ai sensi dell’art. 33, quinto e settimo comma,
della legge n.104/92 – Requisiti – Unicità dell’assistenza al
disabile – Presenza di altri familiari, anche di grado inferiore
– Irrilevanza.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 30
agosto 2006)
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Motivazione |
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Per l’individuazione del giudice competente in tema di
rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, trova
applicazione l’art.413, comma 5 c.p.c. che, secondo giurisprudenza, individua la
sede di lavoro nel luogo dove si trova l’ufficio cui il soggetto interessato è
stabilmente ed organicamente assegnato.
Il suddetto principio è applicabile anche nel caso del dipendente che si trovi
in assegnazione provvisoria per un intero anno scolastico. Infatti, l’istituto
dell’assegnazione provvisoria comporta che, sia pure a tempo determinato, il
dipendente svolga stabilmente la propria funzione presso un istituto scolastico,
con un rapporto che si instaura con la scuola e che, essendo destinato a durare
un anno, non può assimilarsi a un mero distacco o comando o ad uno spostamento
temporaneo. (*)
Il Contratto collettivo nazionale integrativo del 6 giugno 2006, che disciplina
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2006/07, stabilisce che spetta la precedenza al
personale destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/1992, che
sia unico parente o affine entro il terzo grado “nella sola condizione di
assenza di parenti di grado inferiore”.
Tale norma non può intendersi nel senso che debbano riconoscersi i presupposti
di cui all’art. 33 legge 104/92 ad un parente entro il secondo grado (come nel
caso oggetto di giudizio, n.d.r) soltanto in assenza di parenti di grado
inferiore, richiamando il c.d. principio dell’unicità soltanto tra parenti dello
stesso grado. A fronte del chiaro disposto normativo, che fa riferimento al
requisito dell’assistenza continuativa al parente affetto da handicap, non
esiste in capo alla pubblica amministrazione alcun potere di limitare con norme
pattizie, e sulla scorta di criteri non previsti dalla legge (quale è quello
della la mera esistenza di altri parenti di grado inferiore), le categorie degli
aventi diritto al beneficio. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c.; art. 33 legge 5 febbraio
1992, n.104; artt. 19 e 20 legge 8 marzo 2000, n.53 ; artt. 8 e
19 Contratto collettivo nazionale integrativo 6 giugno 2006.
(*) Nota: contra v. ordinanza del 27 settembre 2006, emessa a
seguito di reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Assegnazione provvisoria
interprovinciale – Criterio di individuazione del giudice
competente per territorio – Sede in cui il dipendente è
stabilmente ed organicamente assegnato – Irrilevanza della sede
dell’Ufficio scolastico provinciale cui è rivolta la domanda di
assegnazione provvisoria.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 30 agosto 2006; principio
affermato anche con ordinanza del 27 agosto 2006)
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Motivazione |
Per l’individuazione del giudice competente in tema di
rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, trova
applicazione l’art.413, comma 5 c.p.c.
Quanto alla interpretazione della norma, la giurisprudenza offre, in modo
univoco, l’individuazione della sede di lavoro quale criterio discretivo ( v.
Cass., sez. lav. 5 giugno 2000, n.7489; Cass.,1° marzo 2001, n.2971), da
intendersi quale luogo in cui si trova l’ufficio cui il soggetto interessato è
stabilmente ed organicamente assegnato.
E’ irrilevante la sede dell’Ufficio scolastico provinciale cui è rivolta la
domanda di assegnazione provvisoria, in quanto dinanzi al giudice del lavoro non
sono previste, né ex lege né secondo l’elaborazione giurisprudenziale, eccezioni
ai criteri di individuazione della competenza territoriale dettati dall’art.
413, comma 5 c.p.c. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza –
Conferme per l’anno scolastico 2006/2007 – Requisiti – Servizio in qualità di
preside incaricato – Funzioni vicarie del dirigente scolastico – Irrilevanza.
(Tribunale di Agrigento,
ordinanza dell’11 agosto 2006).
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Motivazione |
Il conferimento di incarico costituisce istituto diverso e
non omologabile all’istituto del vicariato, disciplinato dall’art.25, quinto
comma del D.Lgs. 165/2001, che consente al dirigente di avvalersi di docenti da
lui individuati, ai quali può conferire specifici compiti.
Infatti, l’incarico di presidenza ai sensi dell’art.477 D.Lgs. n.297/94 ha
durata annuale, diversamente dalle supplenze svolte dal docente designato dal
dirigente titolare; inoltre, è assegnato seguendo una graduatoria provinciale
stilata sulla base di specifici titoli. Ciò consente all’amministrazione di
individuare, sulla base dei criteri prestabiliti, il soggetto maggiormente
idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il vicariato è invece assegnato dal dirigente scolastico ad uno dei docenti in
servizio nella stessa scuola e senza lo svolgimento di alcuna procedura
selettiva.
Pertanto, al fine della conferma degli incarichi per l’anno scolastico
2006/2007, sia la legge n.43/2005 sia la direttiva ministeriale n.25/2006,
quando fanno riferimento agli incarichi già conferiti, non possono riguardare
anche coloro che abbiano svolto funzioni vicarie, ma solo quei soggetti che,
all’esito dell’apposita procedura selettiva, si siano utilmente collocati in
graduatoria e abbiano ottenuto un formale incarico di presidenza. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 477 D.Lgs.n.297/94; art.25
D.Lgs.n165/2001; art 1 sexies decreto legge n.7/2005,
convertito in legge n.43/2005; direttiva ministeriale n.25 del 2
marzo 2006 |
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Oggetto: |
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Trasferimento d’ufficio per
incompatibilità ambientale – Illegittimità ove le ragioni tecniche,
organizzative e produttive ex art.2103 cod.civ. non persistano alla data
del provvedimento di rimozione dalla sede lavorativa.
(Tribunale di Agrigento,sentenza
del 18 luglio 2006) |
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Motivazione |
Per una corretta
delimitazione dell’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale
occorre far riferimento ai canoni oggettivi imposti dall’art. 2103 cod.civ.,
ora che i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni sono
regolati contrattualmente e disciplinati dalle disposizioni di fonte legale
vigenti per il lavoro subordinato nell’impresa.
Ai fini della legittimità
del trasferimento, la norma richiede la sussistenza di “ragioni tecniche,
organizzative e produttive”e, dunque, il
trasferimento è ammissibile solo ove il comportamento del dipendente abbia
prodotto conseguenze oggettive che possano assumere rilievo come fattispecie
giustificatrice di un trasferimento secondo i criteri dettati dall’art. 2103
cod.civ.
Poiché le ragioni
tecniche, organizzative e produttive
costituiscono un limite all’esercizio del potere, grava su datore di lavoro
l’onere di provarne l’esistenza.
E’ nullo, per violazione
della norma imperativa sancita nell’art. 2103 cod.civ. il trasferimento per incompatibilità ambientale, posto in
essere per ragioni tecniche, organizzative e produttive non comprovate alla
data di rimozione dalla sede lavorativa.
(In applicazione di tale
principio, il giudice ha annullato il trasferimento di un docente per
incompatibilità con le varie componenti di un’istituzione scolastica, disposto
all’esito di un procedimento iniziato
nell’agosto 2004 - su indagine ispettiva
dell’11.2.2003 - e concluso con provvedimento del 13.12.2005, senza che l’Amministrazione
abbia comprovato, con supplemento d’istruttoria, la persistenza della situazione di incompatibilità all’atto del
trasferimento).
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Riferimenti Normativi: |
art. 2103 cod.civ; art.467 decreto legislativo n.297 del 16
aprile 1994 |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Diritto all’integrazione
scolastica di alunno portatore di handicap – Ricorso al
Tribunale ordinario civile – Competenza territoriale – Foro
della pubblica amministrazione – Inderogabilità.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 3 luglio 2006)
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Motivazione |
A norma dell’art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Analogo principio è sancito dall’art. 6 * del R.D. n.1611/1933.
L’inosservanza della regola del foro erariale, che implica l’individuazione di una competenza di tipo funzionale, è rilevabile d’ufficio ovvero, non oltre la prima udienza di trattazione della causa, dall’amministrazione chiamata in giudizio.
Induce alle medesime conclusioni il permanere nell’ordinamento dell’espressa previsione ex art. 9** R.D. n.1611/1933, pur dopo la riforma introdotta nell’ordinamento processuale civile dalla legge n.353/1990.
Non è applicabile all’incompetenza per territorio ex art. 25 c.p.c. la preclusione di cui all’art. 38, comma 2,*** c.p.c.
Ciò posto, deve dichiararsi l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendosi ritenere competente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 6 R.D. n.161171933, il Tribunale di Palermo.
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Riferimenti Normativi: |
*……la competenza per cause nelle quali è parte un’ Amministrazione dello Stato……spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie…..
** La incompetenza ………può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L’Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.
*** L’incompetenza per territorio……. è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
La pronuncia del Tribunale di Agrigento riguarda il caso dei genitori di un alunno disabile, frequentante la scuola dell’infanzia, che avevano proposto ricorso per far dichiarare il diritto soggettivo dell’alunno alla piena integrazione scolastica e all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore maggiore di quelle stabilite in organico dall’amministrazione.
Anche se non riguarda controversia di lavoro, si riporta l’ordinanza del Tribunale per la rilevanza della questione trattata.
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Oggetto: |
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Procedimento cautelare - Presupposti - Periculum in mora -
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale - Danno
al prestigio professionale - Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 25 maggio 2006) |
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Motivazione |
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L’art.467 d.lgs.297/94 –
T.U. delle disposizioni in materia di istruzione – attribuisce
all’Amministrazione il potere di trasferire il personale docente, nel caso in
cui la sua presenza nella sede di titolarità determini una situazione di
incompatibilità ambientale.
Il predetto trasferimento
costituisce una misura di natura cautelare,giustificata da ragioni di
opportunità, allo stesso modo del trasferimento per incompatibilità ambientale
disposto ai sensi dell’art. 468 d.lgs.cit.,norma che consente di adottare il
provvedimento senza attendere la fine dell’anno scolastico, in presenza di ragioni
di particolare urgenza.
Poiché il provvedimento
non ha natura disciplinare (le sanzioni di questo tipo sono regolate da altre
norme del T.U.), non é ipotizzabile un danno al prestigio professionale o alla
dignità dell’insegnante.
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Riferimenti Normativi: |
artt.467 e 468 decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 |
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Oggetto: |
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Perso Proroga del collocamento a riposo – Personale assunto dopo il 1°
ottobre 1974 – Condizioni – Raggiungimento del minimo della
pensione – Diritto alla proroga al fine di incrementare
l’anzianità contributiva oltre il minimo – Non sussiste.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, 3° comma
legge, n.477/1973 – Manifesta infondatezza.
(Corte d’Appello di Palermo, Sez. Lavoro, sentenza n.721 dell’11
maggio 2006).
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Motivazione |
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L’Il diritto alla
proroga del collocamento a riposo sino al settantesimo anno di età, al fine di
incrementare l’anzianità contributiva oltre il minimo di pensione, riguarda
esclusivamente il personale in servizio al 1° ottobre 1974 ( v. art.15, 3°
comma, legge n.477/73 e sentenza Corte cost. n.207/86).
E’ manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, 3° comma, per
violazione dell’art. 3 Cost.
La Corte
costituzionale ha, in fattispecie simili, reiteratamente affermato che la
previsione del prolungamento o meno dell’età del collocamento a riposo dei
pubblici dipendenti è affidata alla valutazione discrezionale del legislatore,
che prende in considerazione esigenze di diversa natura, nonché realizza la
tutela di beni ed interessi vari, tra cui quello dell’Amministrazione pubblica
ove opera il dipendente (sent. Corte cost. 9/12/1991, n.440)
La
differenziazione, tra il personale in servizio al 1° ottobre 1974 e quello
assunto dopo (*) , rientra in tale ambito di discrezionalità, che
consente al legislatore di limitare la categoria dei beneficiari della deroga al
solo personale già in servizio a quell’epoca, evitando la generalizzazione del
beneficio a tutto il personale assunto in futuro. In relazione al principio di
buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), è necessario che
le deroghe al limite di età siano contenute entro limiti accettabili, al fine di
assicurare il necessario contemperamento con le esigenze di efficienza
dell’Amministrazione, anche con riferimento alla natura delle mansioni richieste
al personale scolastico. (**)
NOTE:
(*) censurata con
l’eccezione di incostituzionalità;
(*) La sentenza, pur
riguardando esplicitamente l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 15, 3°
comma, della legge n.477/73, va letta con riferimento al vigente art.509 del
D.Lgs. n.297/94, che riproduce le disposizioni dettate dal medesimo art. 15, nel
testo risultante dopo le sentenze della Corte costituzionale n.207/1986 e n.444/1990.
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Riferimenti Normativi: |
art. 15 legge 30
luglio 1973, n.477; sentenze Corte costituzionale 9 luglio
1986,n.207, 12 ottobre 1990,n.444 e 9.12.1991,n.440; art. 509
D.L.gs. 16 aprile 1994, n.297. |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza – Requisiti – Abilitazione
all’insegnamento conseguita nei corsi abilitanti di cui alle
leggi n.1074/1971 e n.358/1974 – Non equiparabilità al
superamento di concorso a cattedre.
(Corte d’appello di Palermo – sez. Lavoro - sentenza n.179 del
9 febbraio 2006). |
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Motivazione |
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L’abilitazione
all’insegnamento nella scuola media, conseguita con la partecipazione al
corso indetto con D.M. 27.12.1974 ai sensi delle leggi n.1074/1971 e
n.358/1974, non è equiparabile al superamento di un concorso a cattedre come
requisito per il conferimento degli incarichi di presidenza. Infatti, la ratio della legge (artt. 410 e 477 D.Lgs. 297/94) e dell’ordinanza ministeriale
(O.M. 17.4.2002,n.44) non è quella di consentire l’accesso all’incarico di
presidenza al personale genericamente in possesso di abilitazione – equiparando
così l’idoneità, quale effetto del superamento delle prove concorsuali,
all’abilitazione aliunde conseguita - ma piuttosto di equiparare l’appartenenza ai ruoli della scuola media
alla situazione di chi, pur avendo superato le prove del concorso a cattedre,
non abbia potuto conseguire la nomina in ruolo per una limitata disponibilità
di posti messi a concorso.
Deve anche negarsi l’equiparabilità tra il concorso a cattedre ed il
corso abilitante disciplinato dalle menzionate leggi n.1074/71 e n. 358/74,
avuto riguardo sia alle modalità di conseguimento che agli effetti che ne
derivano. Sotto il primo profilo, i corsi abilitanti non presentano il medesimo
grado di selettività del concorso a cattedre, come evidenziato anche dal TAR
Campania con sentenza n.324 del 28.11.1989.Quanto agli effetti, mentre
l’abilitazione comporta il riconoscimento dell’abilità all’esercizio della professione di docente,
l’idoneità conseguita mediante concorso è finalizzata al reclutamento
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Riferimenti Normativi: |
Legge 6 dicembre
1971, n.1074; legge 14 agosto 1974, n.358; ordinanza
ministeriale 16 aprile 1975; artt. 410 e 477 D.Lgs. n.297 del
16.4.1994; O.M. n.44 del 17 aprile 2002. |
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Oggetto: |
Incarichi di presidenza – Requisiti – Funzioni di docente
collaboratore del dirigente scolastico - Non assimilabilità alle
funzioni di responsabile di plesso.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 4 aprile 2006). |
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Motivazione |
L’art.5, comma 12, dell’ordinanza ministeriale n.40/2005
stabilisce che l’incarico di presidenza, nella sede che si renda
vacante nel corso dell’anno scolastico, deve essere conferito ai
docenti in servizio presso la scuola interessata ed
iscritti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 3 della
medesima O.M.; in mancanza, deve essere nominato un docente con
contratto a tempo indeterminato in possesso di laurea o titolo
equiparato, in servizio nella stessa scuola e nel seguente
ordine:
1)il collaboratore con compiti di sostituzione del
dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25,comma 5, del d.lgs.n.165/2001;
2) un collaboratore del dirigente
scolastico..........
Il citato art. 25 precisa che i “collaboratori”
sono individuati dallo stesso dirigente scolastico: ciò
evidenzia il carattere strettamente fiduciario della funzione di
“collaboratore”. L’individuazione dei responsabili di plesso,
invece, rientra nella competenza del collegio dei docenti: solo
a seguito della decisione collegiale, infatti, il dirigente
provvede alla nomina dei suddetti responsabili.
Pertanto, i collaboratori-responsabili di plesso,
non essendo individuati personalmente dal dirigente scolastico,
non rientrano fra i collaboratori ex art. 25 d.lgs. 165/01 ai
fini del conferimento degli incarichi di presidenza.
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Riferimenti Normativi: |
art.25
d.lgs.30 marzo 2001, n.165; ordinanza ministeriale n. 40 del 23
marzo 2005. |
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