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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2007 |
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Oggetto: |
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Impiegato dello
Stato e pubblico in genere - lavoro (rapporto di) - personale ATA -
trasferimento (del lavoratore) - trasferimento dall'ente locale allo Stato -
ricostruzione di carriera - anzianità - valutazione - norma di interpretazione
autentica - legittimità costituzionale - questioni dichiarate infondate dalla
sentenza n. 234/2007 della Corte Costituzionale
(Tribunale di Agrigento, sentenza n. 990 del 9 ottobre 2007;
in senso conforme,Tribunale di Agrigento n. 1058 del 19 ottobre
2007) |
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Motivazione |
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In tema di inquadramento del personale ATA trasferito
dagli enti locali, il comma 2 dell’art.8 della l. 124/1999 è stato oggetto di
interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale all’art.1, comma
218, L.266/2005, facendo salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi, ha
stabilito , tra l’altro, che la disposizione si dovesse interpretare nel senso
che il personale ATA trasferito è inquadrato nei ruoli statali secondo il
criterio del maturato economico.
La Corte costituzionale, interessata della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, L.266/2005 , senza ritenere decisivo far chiarezza circa la natura della
norma censurata , interpretativa o innovativa con efficacia retroattiva, ha
ritenuto che tale norma è comunque legittima Lo è nel primo caso perché impone
una scelta interpretativa che costituiva una delle possibili varianti di lettura
della norma interpretata. Così come lo è se innovativa con efficacia retroattiva
, essenzialmente perché, preservando il trattamento economico maturato
attraverso il meccanismo dell’eventuale corresponsione di un assegno ad
personam, tiene conto del fatto che il diverso ruolo dell’anzianità di
servizio nei due comparti di contrattazione collettiva costituisce un elemento
diversificatore tra i lavoratori provenienti dagli enti locali e quelli
appartenenti sin dall’origine ai ruoli statali; ciò consente di trattare in modo
differenziato le stesse categorie di soggetti senza lesione del principio di
uguaglianza. |
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Riferimenti Normativi: |
art.8,comma
2, legge n. 124/1999; Articolo1, comma 218, legge n. 266/2005;
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Riferimenti giurisprudenziali: |
Corte Costituzionale n.234/2007
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Oggetto: |
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Ricorso ex art. 700
c.p.c – Periculum in mora – Presupposti – Attribuzione beneficio art. 33,
5°comma, legge 104/92 - Diniego della
precedenza al trasferimento in sede vicina – Pregiudizio grave ed irreparabile
per l’assistenza al familiare disabile – Non sussiste.
(Tribunale di Agrigento,
ordinanza del 3 agosto 2007) |
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Motivazione |
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Presupposto
indefettibile del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., oltre al
requisito del fumus boni iuris, è il cosiddetto periculum in mora,
ossia la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti del
ricorrente, cioè di un danno che si verrebbe a creare nelle more della
definizione del giudizio di merito e che non potrebbe in alcun modo essere
ristorato con la sentenza. Tale pregiudizio
non è prospettabile nel caso di vicinanza tra la sede di lavoro ed il comune di
domicilio del familiare disabile. Detta situazione, se può comportare qualche
disagio, non è certamente tale da assurgere a pregiudizio irreparabile,
considerato che si risolve nella necessità di percorrere qualche chilometro in
più per raggiungere la sede lavorativa, ma non tale da precludere la dovuta e
necessaria assistenza. ( * ) |
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Riferimenti Normativi: |
art. 700 c.p.c; art. 33, comma 5, legge 5 febbraio
1992, n.104
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NOTE: |
Per una disamina
delle varie problematiche e dei precedenti giurisprudenziali sull’applicazione
dell’art. 33, 5° comma, legge n.104/92 (diritto alla precedenza nei
trasferimenti per l’assistenza al familiare disabile), v. nota a cura di Carmelo
Rollini, pubblicata su questo sito nella sezione materiali/contributi
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Oggetto: |
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Concorso a pubblico impiego
– Graduatorie ad esaurimento per le assunzioni del personale docente –
Valutazione in misura doppia dei servizi prestati nelle scuole dei Comuni di
montagna – Illegittimità costituzionale – Servizi prestati anteriormente al 1°
settembre 2007 – Salvaguardia della doppia valutazione ai sensi dell’art.1, commi
605 e 607, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) – Irrilevanza.
(Tribunale di Agrigento,
ordinanza n.854 dell’ 8 giugno 2007).
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Motivazione |
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E’ legittimo il decreto
dirigenziale del 16 marzo 2007 che ha disposto, con effetto retroattivo
(dall’anno scolastico 2003/2004) ed in esecuzione della sentenza della
Corte costituzionale n.11/2007, l’annullamento della doppia valutazione
dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna ed ha,
invece, fatto salva la doppia valutazione per i servizi prestati nelle
pluriclassi delle scuole primarie
Infatti, con l’avvenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui al
punto B.3), lettera h (tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto
legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n.143) l’effetto di salvaguardia della doppia valutazione non può essere
mantenuto in virtù dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge finanziaria del
2007.
Il primo dei due commi
citati, in effetti stabilisce che …. è abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3),lettera h)……………..ed è fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data; è anche consolidato in giurisprudenza il principio per cui la
pronuncia di incostituzionalità di una disposizione di legge non può essere
estesa dal giudice a norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali,
ancorché esse costituiscano applicazione dello stesso principio generale
contenuto nella norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Tuttavia, il caso di specie non può essere
ricondotto ai casi di illegittimità costituzionale derivata o, comunque,
consequenziale, atteso che il citato comma 605 è una norma non solo meramente
ripetitiva della norma dichiarata incostituzionale ma è addirittura un richiamo
(anche letterale) della stessa, una sorta di rinvio recettizio che, in quanto
tale, fa sì che il contenuto precettivo della stessa debba essere
necessariamente assoggettato alle vicende che connotano la vera fonte
normativa, cioè la richiamata disposizione di cui al punto B.3), lettera
h)………….., norma che non ha superato (se non con il limite della pronuncia
additiva) il vaglio di costituzionalità.
Né può essere tutelata la
pretesa alla doppia valutazione del servizio in virtù dell’art. 1, comma 607,
della legge 296/2006*: anche detta norma si limita a richiamare titoli
riconosciuti da altre fonti normative, essendo la sua funzione precipua quella
di disporre l’emanazione di un decreto che rivaluti i titoli già riconosciuti
e, proprio nella prospettiva di rideterminazione che è connessa a detto disponendo decreto, fa salva la
valutazione di titoli conseguiti anteriormente al biennio 2005/2006 -
2006/2007. Venuta meno, per effetto della declaratoria di illegittimità
costituzionale, la fonte che riconosceva questo titolo, la clausola di salvezza
non può salvaguardare ciò che è
altrimenti escluso. |
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Riferimenti Normativi: |
Tabella di valutazione dei titoli per la compilazione
delle graduatorie permanenti (c.d. “terza fascia”) allegata al decreto legge
n.97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n.143/2004; decreto
dirigenziale del 16 marzo 2007, concernente l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti);art. 1,
commi 605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007).
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NOTE: |
Il giudice ha anche disatteso, con argomentazioni non del
tutto condivisibili, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
difesa erariale).
(*)Si riporta il testo
della disposizione
La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto
legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n. 143,e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere
dal biennio 2007/2008 – 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali
delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni. Sono
fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/06 –
2006/07.
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Oggetto: |
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Giurisdizione ordinaria ed amministrativa
– Personale docente – Maggiorazioni di anzianità per il servizio
di ruolo prestato all’estero – Questione attinente al periodo
del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 –
Giurisdizione ordinaria – Insussistenza – Termine decadenziale
del 15 settembre 2000 per la proposizione del ricorso al TAR.
(Tribunale di Roma, sentenza n.5674 del 18 aprile 2007).
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Motivazione |
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L’art.69 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165, stabilisce che al Giudice ordinario spettano solo le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998, mentre quelle attinenti al periodo di lavoro
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Le Sezioni Unite della
Suprema Corte, pronunciatesi reiteratamente in materia, hanno affermato che il
legislatore ha utilizzato una locuzione volutamente generica e atecnica, con la
conseguenza che risulta inadeguata un’opzione ermeneutica che colleghi
rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla
giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte
dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato
l’insorgere della res litigiosa, oppure l’arco temporale di
riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento dell’insorgenza
della contestazione; viceversa l’accento va posto sul dato storico costituito
“dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze- così come posti a base della pretesa
avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la
controversia” (sentenza n. 808/98).
E’ stato anche precisato
come il riferimento al suddetto dato storico implichi che se la lesione del
diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve
farsi riferimento all’epoca dell’emanazione dell’atto stesso ( S.U.
n.9101/2005).
Nel caso di specie, il
decreto di ricostruzione di carriera fonte della res litigiosa – che ha
attribuito le maggiorazioni stipendiali previste per il servizio di ruolo
prestato all’estero, disponendo il riassorbimento degli effetti con il
passaggio alla successiva classe di stipendio – risale all’anno 1994; ne
consegue che il ricorrente, già conoscendo l’avvenuta lesione del proprio
diritto, avrebbe dovuto proporre l’azione giudiziaria di fronte al TAR nel
termine decadenziale del 15 settembre 2000, come previsto dalla legge. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 21 regio decreto n.740/1940; art. 673 decreto
legislativo n.297/1994;art. 69 decreto legislativo n.165/2001.
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NOTE: |
Il Tribunale di Roma si
è pronunciato sul ricorso che un insegnante elementare, titolare in
provincia di Agrigento, aveva proposto per ottenere il riconoscimento della
maggiorazione di anzianità per il servizio di ruolo presto all’estero, agli
effetti del passaggio a successive classi di stipendio e non solo ai fini degli
aumenti biennali attribuibili nell’ambito della classe stipendiale in
godimento. Il Tribunale ha accolto preliminarmente l’eccezione di difetto di
giurisdizione, sicché non ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla palese
incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 413 c.p.c. che così dispone:
“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto……”. Nel caso
di specie, era quindi competente il Tribunale di Agrigento e non quello di
Roma, cui l’insegnante si era invece rivolto sulla scia di altri analoghi ricorsi patrocinati da un
legale del Foro di Roma. (Carmelo ROLLINI) |
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti locali – Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 legge n.124/99 – Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola - Criterio del trattamento economico maturato (art. 1,comma 218, legge n.266/2005).
Art.1, comma 218, legge n.266/2005 – Questione di incostituzionalità – Manifestamente infondata.
(Corte d’Appello di Palermo, sentenze n.198 e n.200 del 15 febbraio 2007).
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Motivazione |
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Alla luce
dell’art.1,comma 218, legge 23.12.2005 n.266 - disposizione che ha valore di
interpretazione autentica e conseguente efficacia retroattiva -, appare superato
l’orientamento giurisprudenziale adottato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
3224/2005), secondo cui l’art. 8 legge n.124/99 sarebbe tassativo nel disporre
il riconoscimento dell’anzianità non solo ai fini giuridici, ma anche a quelli
economici, con conseguente illegittimità dell’inquadramento retributivo in base
al c.d. “maturato economico”.
Non sussistono
dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, legge n.266/2005.
In particolare,
la norma che derivi dalla legge di interpretazione autentica non può ritenersi
irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle plausibili
letture del testo originario (cfr.Corte cost. n.274/06) e come anche inteso,
nella fattispecie, dall’Amministrazione statale – D.I. 5.4.2001 – e dalle parti
sociali che avevano stipulato l’Accordo del 20.7.2000. Inoltre, (con
riferimento agli artt.101,102 e 104 Cost. n.d.r.) la pendenza di
controversie, in cui venga in discussione l’interpretazione di una norma, non
può impedire l’esercizio del potere del legislatore di vincolare l’interprete ad
assumere una delle possibili letture ermeneutiche, atteso che l’adozione di
norme di interpretazione autentica non rappresenta di per sé sola una
illegittima interferenza con il potere giudiziario. Sotto altro
profilo (art. 3 Cost.) , il criterio di inquadramento nelle qualifiche
funzionali e nei profili dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del
trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, trova
giustificazione nella diversità di disciplina sussistente tra l’ordinamento
degli enti locali (dove l’anzianità di servizio non comporta alcuna progressione
economica) e quella della scuola (dove, invece, determina aumenti retributivi).
Inoltre, la previsione che fa salva l’esecuzione del giudicato è espressione del
principio secondo cui la legge sopravvenuta non può riguardare situazioni
definitive e non più revocabili, mentre è riservato all’ambito di azione della
legge di interpretazione autentica di incidere sui rapporti pendenti. ( 1 )
(1) v. anche nota di
commento a cura di Carmelo Rollini, pubblicata nella sezione
materiali/contributi
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Riferimenti Normativi: |
art. 8 legge n. 124/99; art.45 d.lgs n. 165/2001; D.I. 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo 20.7.2000; art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti locali –
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 legge
n.124/99- Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola – Art.
1,comma 218, legge n.266/2005 – Efficacia retroattiva.
Personale scolastico dipendente degli enti locali –
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 legge
n.124/99- Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola – Art.
1,comma 218, legge n.266/2005 – Questione di legittimità
costituzionale - Infondatezza.
Personale scolastico dipendente degli enti locali -
Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 legge
n.124/99 - Tutela dei diritti in precedenza acquisiti presso
l’ente locale ai sensi dell’art. 2112 cod.civ. - Finalità -
Garanzia di trattamento economico non deteriore.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n. 97 del 9 febbraio 2007). |
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Motivazione |
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L’articolo 1, comma 218, della legge 23.12.2005, n. 266 è norma interpretativa dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124/1999 con conseguente efficacia retroattiva. Non si può dubitare della natura interpretativa considerato, oltre alla voluntas legis, il contenuto della disposizione “… caratterizzato dall’enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto precedente a cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo con il quale il legislatore impone questa interpretazione , escludendone ogni altra….”. L’incertezza interpretativa dell’art.8,comma,2 della legge 124/199 – che solo il legislatore avrebbe potuto fugare- non si può escludere considerato che l’interpretazione fatta propria dal legislatore del 2005 era quella adottata dalle parti sociali e che aveva determinato l’elevatissimo contenzioso con la concorrenza di pronunce giurisdizionali discordanti. Anche se non fosse riconosciuto all’art.1, comma 218, della legge n.266/2005 il valore dell’interpretazione autentica , non potrebbe essere censurato il ricorso all’uso della legge retroattiva, avuto riguardo da una parte al fatto che l’irretroattività della legge è sancita dalla Costituzione solo per la norma penale incriminatrice e, d’altra parte, all’esigenza di cui si fa carico il legislatore di trovare un’interpretazione compatibile anche con le esigenze di finanza pubblica ex art.81 Cost.
L’articolo 1, comma 218, della legge 23.12.2005, n. 266 sfugge all’illegittimità costituzionale, considerato che , per quanto riguarda l’asserita violazione con l’art.3 Cost., la presunta disparità di trattamento , tra i lavoratori che avrebbero ottenuto un giudicato prima dell’entrata in vigore di detta norma e quanti non potrebbero più averlo – non discenderebbe dalla norma in questione, ma dall’interpretazione giudiziaria che alla norma è stata data. Non si può, inoltre, ritenere che l’articolo 1, comma 218, della legge 23.12.2005, n. 266, violi l’art.3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza considerato che non vi è perfetta eguaglianza tra i lavoratori ATA da sempre dipendenti dello Stato e quelli già dipendenti degli Enti Locali, sia sotto il profilo della disciplina sia perché diverso era il datore di lavoro.
Non si può ritenere violato il principio di uniformità di trattamento nella retribuzione, attese che lo stesso è suscettibile di mutamento nel corso del rapporto di lavoro.
E’ da escludere che l’art. 2112 cod. civ. attribuisca al personale ATA proveniente dagli enti locali il diritto a vedersi valutata economicamente la durata del pregresso rapporto di lavoro. L’art. 2112 cod. civ. prevede una tutela di tipo “conservativo” dei diritti acquisiti sicchè in occasione dell’applicazione di istituti legali o contrattuali in cui venga in considerazione l’anzianità di servizio (come ad esempio per il TFR), si deve tener conto sia dell’anzianità maturatasi alle dipendenze dell’imprenditore cessionario sia di quella maturatasi alle dipendenze dell’imprenditore cedente, ma non ha anche il potere di estendere con effetto retroattivo i diritti che possono vantare i dipendenti esistenti presso il datore “cessionario”. Infine, l’applicazione del principio di pari trattamento, così come non comporta per gli statali il recupero della maggiore retribuzione in passato percepita dai dipendenti degli enti locali, così per questi ultimi non comporta la percezione degli scatti di anzianità maturati dagli statali in precedenza.
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Riferimenti Normativi: |
Articolo1, comma 218, legge n. 266/2005; art. 3 C.; art. 2112 cod. civ.
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Riferimenti giurisprudenziali: |
Cass. n. 9895/2003; C.Cost. 136/2005; Cass. 3268/1998; Cass. 4951/1996; Corte Appello Genova, sez. lavoro, 16 giugno 2006; Corte Giustizia CE 343/1998 del 14 settembre 2000. |
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Oggetto: |
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Personale scolastico dipendente degli enti locali – Trasferimento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 legge n.124/99 – Inquadramento nell’ambito del comparto Scuola - Criterio del trattamento economico maturato (art. 1,comma 218, legge n.266/2005).
Art.1, comma 218, legge n.266/2005 – Applicabilità anche agli insegnanti tecnico-pratici.
(Corte d’Appello di Palermo, sentenza n.7 dell’ 11 gennaio 2007).
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Motivazione |
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L’art.1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (*), interpretando autenticamente il comma 2 dell’art. 8 legge n.124/99, ha travolto l’interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza della Cassazione, affermando che l’inquadramento del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato deve avvenire in base al criterio del c.d. “maturato economico”, cioè del trattamento economico complessivo goduto dal dipendente al momento del trasferimento nei ruoli statali e prescindendo dall’anzianità effettiva.
Non si tratta di disposizione innovativa, ma interpretativa. Infatti l’anzianità di servizio posseduta dal personale ATA prima del trasferimento viene mantenuta, ma i dipendenti transitati non vengono inquadrati nella classe stipendiale dei dipendenti statali di pari anzianità, ma nella classe stipendiale corrispondente al loro “maturato economico”.
La norma di interpretazione autentica mira a dare attuazione alla ratio della disposizione di cui all’art.8 della legge n.124 del 1999, che è quella, da un lato, di garantire la conservazione dell’anzianità di servizio acquisita dai dipendenti transitati e, dall’altro, di escludere l’assunzione di oneri economici maggiori di quelli gravanti sugli enti locali.
Per gli insegnanti tecnico-pratici degli enti locali, il trasferimento alle dipendenze dello Stato avviene allo stesso modo e alle medesime condizioni del personale ATA (art. 8 comma 3); pertanto, la norma di interpretazione autentica prevista dall’art.1 legge 266/05 si applica anche agli insegnanti tecnico-pratici.
( 1 )
(1)
v. anche nota di
commento a cura di Carmelo Rollini, pubblicata nella sezione
materiali/contributi.
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Riferimenti Normativi: |
art.8 legge n.124/99; art.45 d.lgs n.165/2001; D.I. 5 aprile 2001,di recepimento dell’accordo 20.7.2000;
art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n.266.
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Nota: |
si riporta il testo della disposizione.
Il comma 2 dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.
L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge |
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