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MINISTERO
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ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2010 |
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Oggetto: |
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Mobilità – Personale docente- Attribuzione precedenza ex art.33, comma 6, legge 104/1992-– Applicazione della legge 68/1999 - Infermità ascritta alla categoria 8^ tabella B DPR 915/1978 – Equiparazione allo stato di portatore di handicap grave - Inammissibilità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n. 2179/2010) |
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Motivazione |
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E’ inammissibile l’ applicazione della legge n. 68/1999 ad un docente riconosciuto portatore di infermità dipendenti da causa di servizio ascritte alla 8^ categoria della tabella B del DPR 915/1978 e la equiparazione allo status dei grandi invalidi di guerra ai sensi art. 38, comma 5, della legge 448/1998 (considerati persone handicappate in situazione grave per i quali non occorrono gli accertamenti sanitari previsti dalla legge 104/1992 ( Circolare INPS n. 128 in data 11 luglio 2003).
I principi di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, dettando la normativa relativa al collocamento dei disabili, non sembrano potersi estendere alle precedenze nei trasferimenti scolastici.
Lo stesso art. 1 della legge n. 68/1999 contiene un richiamo impropriamente formulato al plurale (“dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle”) non potendo ritenersi che esso equipari agli invalidi di guerra le persone invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di tutte le tabelle annesse al DPR n. 915/1978, bensì della sola tabella A. Ciò perché l’unica tabella che è testualmente articolata per categorie è la tabella A mentre la tabella B contiene un mero elenco di numeri.
La tabella B comprende infermità di grado lieve e non certo infermità gravi come quelle di cui alla tabella A (che danno
diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, mentre le infermità di cui alla tabella B danno solo
diritto ad indennità per una volta tanto).
La lettera dell’art. 38, comma 5, della legge 448/1998, richiamato testualmente dalla circolare INPS n. 128/2003 dispone che “La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici” in tal modo comprovando che possono essere equiparati ai fini della legge 68/1999, solo i soggetti titolari di benefici pensionistici e cioè le persone affette da infermità ascritte alla Tabella A del DPR 915/1978. |
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Riferimenti Normativi: |
Legge n° 68/1999; Legge n° 448/1998; DPR 915/1978; Circolare INPS n.128/2003
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Assegnazione provvisoria interprovinciale – Criterio di individuazione del giudice competente per territorio – Sede in cui il dipendente è stabilmente ed organicamente assegnato.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 15 ottobre 2010) |
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Motivazione |
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L’art. 413 c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
L’adibizione all’ufficio, cui fa riferimento la norma codicistica, deve intendersi come stabile assegnazione allo stesso. Non influiscono sull’individuazione del foro competente gli eventuali spostamenti temporanei e contingenti come il distacco o, trattandosi di personale della scuola, l’assegnazione provvisoria in sede diversa da quella di titolarità. (1) (1): v. anche nota di commento a cura di Carmelo Rollini, pubblicata nella sezione
materiali/contributi. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c.
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Oggetto: |
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Procedimento cautelare – Presupposti – Periculum in mora - Disagio a causa di trasferimento di sede lavorativa - Insussistenza.
(Tribunale di Sciacca, ordinanza 13 settembre 2010) |
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Motivazione |
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Il disagio nell’organizzazione familiare determinato da mutamento della sede di lavoro deve ritenersi connesso a qualsiasi situazione lavorativa che imponga spostamenti quotidiani o frequenti e non è idoneo a produrre quel tipo di danno irreparabile per cui si chiede la tutela sommaria |
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Oggetto: |
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Giurisdizione e competenza – Ricorso avverso atto di revoca del trasferimento – Criterio di individuazione del giudice competente per territorio – Sede in cui il dipendente presta effettivo servizio alla data di deposito del ricorso.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 25 agosto 2010) |
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Motivazione |
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L’art. 413 c.p.c. detta una particolare disciplina per stabilire il criterio di competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che è competente il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
La nozione di “ufficio” contenuta nella citata disposizione va individuata con riferimento alla sede di effettivo servizio del dipendente, vale a dire del luogo ove lo stesso svolge o ha svolto la sua prestazione; in tal senso depone anche la ratio di tale disposizione, tesa a favorire il dipendente che agisca in giudizio.
Ove si impugni la revoca di un trasferimento, permane la competenza territoriale del Giudice del luogo in cui in dipendente continua a prestare effettivo servizio, fino alla data prevista per il rientro nella precedente sede. (1) (1): v. anche nota di commento a cura di Carmelo Rollini, pubblicata nella sezione
materiali/contributi. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c.
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Oggetto: |
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Risoluzione rapporto di lavoro per compiuto quarantennio di anzianità contributiva – Presupposti – Preavviso di almeno sei mesi – termine perentorio – Obbligo di motivazione - sussiste ai sensi dell’art. 3 legge n.241/1990.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 14 luglio 2010) |
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Motivazione |
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L’art. 72 del decreto legge n.112/2008, nel testo risultante da successive
modifiche, dispone che, per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima
contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei
poteri di cui all’art. 5 del decreto legislativo n.165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un
preavviso di sei mesi. E’ illegittimo l’atto di risoluzione del rapporto di
lavoro, comunicato in violazione del termine di preavviso di sei mesi. Detto
termine, difatti, deve essere ritenuto sicuramente perentorio, “considerata la
gravità della determinazione da preavvisare”. In esecuzione dei doveri di
correttezza, buona fede ed imparzialità (artt. 1375 e 1175 cod. civ. e art. 97
Cost.), il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro non può non recare
un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione ad esercitare la facoltà di disporre il collocamento a riposo
anticipato. L’obbligo di motivazione è espressamente previsto dall’art. 3 legge
241/1990, che appare applicabile anche agli atti di gestione dei rapporti di
lavoro privatizzati in quanto dispone che ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti il personale, deve essere motivato. (1): v. anche nota di commento a cura di Carmelo Rollini, pubblicata nella sezione
materiali/contributi. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 72 decreto legge n.122/2008, convertito con modificazioni in legge n.133/2008;art. 6, comma 3 legge n.15/2009; art. 17, comma 35 novies decreto legge n.78/2009, convertito con modificazioni in legge n.102/2009; circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.10/2008; direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.94/2009.
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Oggetto: |
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Insegnante di religione cattolica –
Assegnazione della sede – Principi generali dell’ordine di
graduatoria e della precedenza per assistere il familiare
disabile – Applicabilità – Limiti. (Tribunale di Agrigento,
sentenza n.202 del 28 gennaio 2010)
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Motivazione |
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L’assegnazione della sede agli insegnanti di religione è sottratta al regime previsto in generale per il personale docente, dovendosi applicare la normativa speciale, in ossequio al principio concordatario della nomina d’intesa con l’ordinario diocesano, che decide sulla base di propri criteri, priorità e necessità. In particolare e in piena adesione alle indicazioni dell’ordinario diocesano, sussiste l’esigenza di assicurare la continuità dell’insegnamento religioso.
Nei confronti degli insegnanti di religione cattolica è escluso che possano trovare applicazione le norme di formazione delle graduatorie, nonché quelle vigenti nell’ordinamento interno per le altre categorie di insegnanti incaricati a tempo indeterminato.
(Nella fattispecie, si trattava di assegnazione della sede a docente vincitore di concorso. In ossequio al principio della prescritta “intesa”con l’ordinario diocesano, il giudice ha rigettato la domanda volta a far valere la precedenza per l’assistenza al familiare disabile e, in subordine, il maggior punteggio di graduatoria.)
Carmelo Rollini |
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Riferimenti Normativi: |
legge 18.7.2003, n.186; ordinanza ministeriale n.36 del 23 marzo 2009, art. 4 comma 9 e art. 6 comma 5;
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Riferimenti Giurisprudenziali: |
Cassazione, Sez. Lav., n.2243/2005
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