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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2000 |
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Oggetto: |
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Dirigente scolastico soprannumerario per
dimensionamento della rete scolastica – Utilizzazione d’ufficio
- Ricorso ex art.700 c.p.c.- Periculum in mora – Presupposti –
Necessità di adeguata documentazione -
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 29.11.2000). |
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Motivazione |
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Il periculum in mora requisito della tutela
cautelare ex art.- 700 c.p.c., non può considerasi il re ipsa ma
deve essere oggetto di un rigoroso accertamento da parte del
giudice che può ritenerne la sussistenza solo in presenza di
specifiche e concrete allegazioni.
Tale requisito non può ritenersi sussistente nel caso di
utilizzazione d’ufficio di un dirigente scolastico in sede di
lavoro a breve distanza da quella di precedente titolarità e
senza che il ricorrente documenti in maniera specifica per quali
motivi sarebbe costretto a trasferire la residenza e ad
abbandonare l’abituale domicilio familiare. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Dirigente scolastico - Trasferimento
d’ufficio per accorpamento scuola di titolarità – Tutela
cautelare ex art.700 c.p.c.- Allontanamento dal precedente
contesto lavorativo e perdita di incentivi economici -
Insussistenza del periculum in mora
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 16.11.2000) |
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Motivazione |
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Il cambio della sede e dell’ambiente
lavorativo costituiscono certamente un disagio per che lo
subisce, tuttavia, l’eventuale accoglimento della pretese nel
giudizio di merito permette di soddisfare integralmente le
aspettative del ricorrente, senza che nel frattempo si maturino
situazioni pregiudizievoli non riparabili.
In ordine al danno economico, la tutela in via d’urgenza si può
riconoscere solo quando non sia riparabile neppure con il
successivo risarcimento. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Collaboratore scolastico - Ricorso avverso
diniego di trasferimento interprovinciale - Competenza
territoriale – Giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha
sede la scuola di servizio del dipendente –
(Tribunale di Agrigento, ordinanza dell’11.10.2000) |
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Motivazione |
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L’art. 413 c.p.c., al 5° comma, introdotto
dall’art.40 D.Lgs.n.80/98,dispone che competente per territorio
per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia il giudice nella
cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è
addetto; tale competenza è esclusiva ed inderogabile ed il
relativo difetto è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Ne consegue ,in caso di impugnativa avverso il mancato
trasferimento interprovinciale, la competenza del tribunale nel
cui circondario si trova il comune della sede di servizio del
dipendente e non quello della sede richiesta con la domanda di
mobilità. |
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Riferimenti Normativi: |
art. 413 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. –
Definizione con ordinanza di rigetto – Mancata impugnativa con
reclamo al Tribunale in composizione collegiale – Riproposizione
di identica richiesta di provvedimento d’urgenza –
Inammissibilità.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza 29.6.2000) |
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Motivazione |
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L’ordinanza su ricorso cautelare ex art.700
c.p.c. ,dichiarativa del difetto di giurisdizione,è impugnabile
con reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
E’ inammissibile la riproposizione di identica richiesta di
provvedimento cautelare che non introduca temi di indagine nuovi
attraverso la prospettazione di nuovi elementi di diritto,
nell’auspicio di ottenere una diversa interpretazione dei
confini fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
amministrativa. |
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Riferimenti Normativi: |
artt 669 terdecies e 700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Ricorso ex art.700 c.p.c. – Personale
docente aspirante a supplenza annuale –Diniego di nomina –
Periculum in mora per mancata maturazione del servizio e
relativo punteggio in previsione dell’aggiornamento della
graduatoria.
(Tribunale di Sciacca, ordinanza del 31.5.2000) |
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Motivazione |
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Il diniego di conferimento della nomina al
personale aspirante a supplenza annuale di insegnamento non
costituisce pregiudizio imminente ed irreparabile per mancata
maturazione del servizio e del relativo punteggio in previsione
dell’aggiornamento della graduatoria, atteso che l’emananda
ordinanza non è assolutamente attuale né certa nei contenuti e
nelle modalità di attuazione, con conseguente impossibilità di
valutare allo stato se ed in che termini il ricorrente possa
eventualmente subire un pregiudizio dalla stessa. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Utilizzazione – Personale docente – A
domanda su posto di sostegno – Diniego – Periculum in mora –
Non sussiste
(Tribunale di Sciacca, ordinanza del 7.4.2000) |
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Motivazione |
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La pretesa all’utilizzazione su posto di
sostegno in sede più vicina a quella di titolarità non rientra
nel novero dei diritti relativi a beni infungibili o a crediti
di lavoro alla cui tutela è finalizzato il provvedimento ex art.700
c.p.c. Invero, trattasi di situazione non rientrante nel novero
dei diritti relativi a beni infungibili o a crediti di lavoro
alla cui tutela è finalizzato il provvedimento ex. art.700
c.p.c., dal cui ritardato soddisfacimento può derivare un danno. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.700 c.p.c |
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Oggetto: |
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Trasferimenti
interprovinciali – Personale docente – Diniego di trasferimento
– Perpetua la situazione già esistente – Periculum in mora –Presupposto
– Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza su reclamo del 31
marzo 2000) |
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Motivazione |
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Qualora sia fatta valere la violazione
dei diritti inerenti al rapporto di lavoro, occorre verificare
se l’asserita violazione del diritto (anche di natura
patrimoniale ) incida su diritti attinenti alla persona del
lavoratore, in particolare sul diritto ad una esistenza libera
e dignitosa per sй e per la propria famiglia (art.36 Cost. ) o
su altri diritti fondamentali dell’individuo e del suo nucleo
familiare, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, che possano trovare riconoscimento e tutela
nell’art.2 della Costituzione.
Non и rinvenibile alcun pregiudizio imminente ed irreparabile
nel caso di mancato trasferimento, atteso che si perpetua una
situazione giа esistente senza modifica della situazione in
atto, come avverrebbe, per esempio, nella diversa ipotesi di
revoca del trasferimento concesso. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.700 c.p.c. |
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Oggetto: |
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Trasferimenti interprovinciali – Personale
docente – Posti disponibili – Aliquota – 60% dei posti
complessivamente vacanti – Vacanze sopravvenute – Non
disponibili.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 26.2.2000) |
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Motivazione |
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Il C.C.D.N.. sulla mobilità sottoscritto il
20.1.1998 ha previsto che la disponibilità al movimento è data
dalla vacanza di posto determinata per le intervenute variazioni
dello stato giuridico del personale (dimissioni, decadenza
ecc..),fissando come ulteriore condizione la comunicazione di
tali disponibilità al sistema informativo entro il termine di
volta in volta stabilito.
Le ulteriori vacanze derivanti da passaggi di ruolo non sono
disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva
di sede a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo
e, pertanto, potranno essere utilizzate per gli adempimenti il
cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico e per le
operazioni di nomine a tempo indeterminato, nel limite del
contingente assegnato alla provincia ai sensi dell’art.1,comma
7,della legge 23.12.1996,n.662. |
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Riferimenti Normativi: |
C.C.D.N. 20.11998. |
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Oggetto: |
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Trasferimenti – Personale docente –
Attribuzione precedenze ex art.33 legge n.104/92
- Termine fissato per documentare la sussistenza dei requisiti -
Perentorietà.
Legittimazione attiva del soggetto portatore di handicap –
Insussistenza -
Trasferimenti – Personale docente – Periculum in mora –
Presupposti.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza su reclamo del 2.2.2000) |
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Motivazione |
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L’art.33, 5°comma, della legge n.104/92 cerca
di tutelare e di soccorrere alle esigenze del lavoratore
dipendente gravato dell’assistenza di un parente o affine
portatore di handicap e solo di riflesso si traduce in un
vantaggio per la persona handicappata che и, pertanto, carente
di legittimazione attiva.
Il termine previsto dalle norme contrattuali per documentare il
diritto alla precedenza nei trasferimenti ai sensi dell’art.
33,5°comma,della legge n.104/92 non può che essere perentorio,
atteso che la valutazione delle esigenze di famiglia va
effettuata esclusivamente in base ai documenti prodotti
unitamente alla domanda.
Nella valutazione della sussistenza del periculum in mora
quale presupposto del provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.
non può prescindersi dalle condizioni soggettive del ricorrente
e dai concreti elementi che caratterizzano la fattispecie, di
cui il ricorrente deve fornire allegazioni concrete e puntali.
Il mancato trasferimento non realizza il presupposto del
periculum in mora poiché non incide sulla preesistente e giа
consolidata organizzazione familiare e personale. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.33 legge n.104792,C.C.D.N. sulla mobilitа
20.1.1999. |
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Oggetto: |
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Assegnazione
provvisoria interprovinciale – Precedenza ex art.33
legge n.104/92 – Attestazione di non ricovero a tempo pieno del
disabile in istituti specializzati – Non necessità.
Assegnazione provvisoria interprovinciale – Personale docente –
Diniego – Disagi per raggiungimento della sede di lavoro –
Periculum in mora –Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 12.1.2000 su reclamo
ex art.669 terdecies c.p.c.) |
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Motivazione |
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Ai fini
dell’attribuzione della precedenza prevista dall’art.33 legge n.104/92
e dalle relative disposizioni del C.C.D.N. sulla mobilità del
personale della Scuola, la dichiarazione che l’handicappato non
è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati può
ritenersi implicitamente data e contenuta in quella della unicità
dell’assistenza al disabile nonché nella certificazione della
convivenza con la stessa.
Il pendolarismo al quale si и soggetti per raggiungere il posto
di lavoro in località diversa dall’abituale residenza comporta
disagi insiti in ogni situazione nella quale si accetti o si
ottenga un posto di lavoro in un luogo piщ o meno lontano da
quello di residenza; tali disagi non possono perт rivestire
quel carattere di irreparabilità richiesto dalla norma ,in
mancanza di prova ed allegazione di danno effettivo e grave in
relazione a diritti della persona. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.33 legge n.104/92,C.C.D.N. sulla mobilità 20
gennaio 1999. |
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Oggetto: |
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Competenza territoriale – Criteri di
individuazione – Personale docente titolare DOP- Sede di
servizio annualmente assegnata- Irrilevanza.
(Tribunale di Sciacca,
ordinanza del 9.1 2000) |
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Motivazione |
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Considerato che
il personale docente titolare DOP non è titolare di sede
definitiva, ma a seguito di relativa domanda e in base al posto
occupato in graduatoria all’inizio di ogni anno scolastico è
utilizzato dal provveditorato agli Studi secondo i criteri
generali stabiliti dal contratto collettivo decentrato
nazionale, l’Ufficio al quale il docente и addetto и il
Provveditorato agli Studi, onde competente territorialmente è il
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede quest’ultimo. |
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Riferimenti Normativi: |
Art. 413 c.p.c. |
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