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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA |
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 2002 |
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Oggetto: |
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Personale scolastico
dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli dello
Stato ai sensi dell’art. 8 legge n.124/99 - Tutela dei diritti
in precedenza acquisiti presso l’ente locale - Finalità -
Garanzia di trattamento economico non deteriore.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.3280 del 10.12.2002) |
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Motivazione |
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Per i dipendenti degli enti locali trasferiti
nei ruoli dello Stato dall’1.1.2000 ai sensi dell’art.8 legge n.124/99,la
tutela prevista dall’art.2112 c.c., richiamato dall’art. 31
D.L.gs.n.165/2001,è volta a garantire i diritti in precedenza
acquisiti, non a favorire il conseguimento di eventuali benefici
a seguito del trasferimento. Garantiti tali diritti, la
possibilità di determinare la retribuzione del lavoratore presso
il cessionario è lasciata alla libera contrattazione(collettiva
o individuale)delle parti.
Pertento, non si ravvisano profili di illegittimità nell’accordo
stipulato in data 20 luglio 2000 dall’Aran e dalle
organizzazioni sindacali, che ha attribuito ai dipendenti
trasferiti nei ruoli dello Stato una posizione stipendiale
determinata sulla base della retribuzione in godimento al 31
dicembre 1999. |
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Riferimenti Normativi: |
Rif. normativi: art.2112
c.c.,art.8 legge n.124/99,D.M. 5 aprile 2001 di recepimento
dell’accordo 20 luglio 2000,art.31 d.lgs,n.165/2001. |
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Oggetto: |
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Procedura concorsuale
per titoli personale ATA - Provvedimento di esclusione dalla
graduatoria permanente - Giurisdizione giudice ordinario
–Insussistenza.
(Tribunale di Sciacca, ordinanza 2.12. 2002) |
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Motivazione |
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Vertendosi in materia che non riguarda atti
successivi all'approvazione della graduatoria ,ossia il
riconoscimento del diritto all'assunzione in base allo
scorrimento di una graduatoria giа definitiva, ma una procedura
concorsuale per l'assunzione dei dipendenti della P.A. (come
previsto dall'art.63 D.Lgs. n°165/2001), la controversia in
merito alla formazione della graduatoria e alla valutazione dei
titoli rimane devoluta alla giurisdizione del G.A. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.63 D.Lgs. n° 165/2001. |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza
per la scuola secondaria di I grado– Abilitazione ex lege
n°1074/1971 per l’insegnamento nella scuola secondaria di II
grado – Requisito - Non sussiste.
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora –
Presupposti – Perdita dell’esperienza professionale - Diniego di
incarichi di presidenza- Irreparabilità – Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 2.12. 2002 ) |
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Motivazione |
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Il docente laureato di ruolo nella scuola
secondaria di secondo grado che, non avendo superato il
concorso a cattedra per la scuola media ha conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie
superiori ex lege n°1074/1971, non puт rientrare nella
fattispecie dell’art.410 lett.b) del Testo Unico che fa espresso
riferimento al superamento di un concorso a cattedre per la
scuola media. Anche se l’esercizio delle relative attribuzioni
si sostanzia essenzialmente in attività direttive e non di
docenza, il legislatore è stato chiaro nel richiedere che le
funzioni docenti al cui esercizio gli aspiranti sono stati
riconosciuti idonei ineriscano allo stesso tipo di scuola o di
istituto al quale si riferisce l’incarico di presidenza messo a
concorso.
Una non meglio precisata
perdita di esperienza professionale non vale a prospettare il
rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto
l’esclusione dalla graduatoria,non comportando la perdita di uno
status dirigenziale giа acquisito, non incide su una
professionalità giа maturata. |
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Riferimenti Normativi: |
Art. 410 lett.b) D.Lgs. n°297/1994 ( T.U.). |
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Oggetto: |
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Condizione di procedibilità – Tentativo
obbligatorio di conciliazione - Omesso espletamento-
Procedibilità. Mobilità personale docente – Passaggi di ruolo,
di cattedra e di sede - Natura di atto datoriale – Giurisdizione
del giudice ordinario – Sussistenza. - Mobilità personale
docente – Verifica della giurisdizione - Difetto di petitum
–Rilevanza causa petendi. - Graduatorie permanenti –
Utilizzazione delle graduatorie permanenti – Giurisdizione
giudice ordinario – Sussistenza. - Mobilità del personale
docente – Passaggi di ruolo e di cattedra- Inserimento ed
Utilizzazione delle graduatorie permanenti – Illegittimità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n°3523 del 19.11.2002) |
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Motivazione |
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La domanda di conciliazione alla quale non ha
fatto seguito l’espletamento del tentativo di conciliazione,
avendo avuto il Collegio di conciliazione il riscontro del
Dirigente del CSA di non essere nelle condizioni di poter
definire bonariamente la vertenza , è sufficiente ad esaurire
l’onere gravante sul lavoratore che intenda proporre una domanda
giudiziale, richiedendosi dalla disposizione dell’art. 65 del
D.Lgs. n°165/2001, comma secondo, ai fini della procedibilità
della domanda, il decorso del termine di 90 giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
I passaggi di ruolo e di cattedra nonché di sede disposti con
decreto del Dirigente del CSA non sono atti amministrativi, ma
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro dei docenti
di ruolo trasferiti, che l’organo preposto alla gestione assume
(come d’altronde fa con le determinazioni organizzative con le
quali non si stabiliscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici)con le capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
d.Lgs. n°165/2001.
Al fine della pronuncia del giudice sulle controversie di lavoro
non rileva necessariamente l’esplicita richiesta della
costituzione del rapporto di lavoro, potendo il giudice tener
conto soltanto della causa petendi. Pertanto, anche se i
ricorrenti non chiedono una sentenza costitutiva del rapporto di
lavoro, il bene della vita al quale aspirano, attraverso la
rimozione dei provvedimenti di mobilità adottati
dall’Amministrazione, non è altro che l’assunzione nei posti che
ritengono illegittimamente coperti attraverso la conversione
professionale e la movimentazione territoriale dei docenti già
di ruolo.
Qualora le graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo
siano state stravolte nell’ordine di preferenza precostituito,
non instaurano un contenzioso avente ad oggetto le procedure
concorsuali per l’assunzione perché - lungi dal censurare le
operazioni che hanno preceduto e che hanno portato alla
formulazione delle graduatorie, peraltro, permanenti - la
controversia verte sulla illegittima utilizzazione che di quelle
graduatorie, già formate ed approvate, è stata fatta
dall’Amministrazione.
I passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti con contratto a
tempo indeterminato rientrano nella mobilità professionale ai
sensi dell’art. 472 T.U. e, a differenza dell’assunzione in
ruolo, operano sui posti vacanti seguendo i criteri previsti per
i trasferimenti. Le graduatorie permanenti sono utilizzate
esclusivamente per le assunzioni in ruolo di cui all’art. 399
del T.U., come sanciscono l’art. 401, comma 1, D.Lgs. n°
297/1994 e l’art. 4 del D.M. n° 14672000, non anche per la
mobilità che è, invece, espressamente regolata dall’O.M. n°
23/2001, nonché dal CCND 18.01.2001 nell’art.3. Ne consegue che
le operazioni di mobilità prescindono dall’utilizzo delle
graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli e,
anzi, sono prioritarie rispetto alle immissioni in ruolo operate
sulla base delle graduatorie stesse (per il 50% dei posti
assegnabili restante dopo il reclutamento mediante concorsi per
titoli ed esami), per cui, per un verso, il mancato inserimento
nelle graduatorie permanenti dei docenti destinatari dei
passaggi di ruolo è un dato neutro rispetto al requisito
dell’abilitazione di cui deve essere in possesso il docente di
ruolo per conseguire il passaggio di ruolo richiesto o la classe
di concorso ambita; per altro verso è del tutto irrilevante
nell’ambito della mobilità l’eventuale inserimento nelle
graduatorie permanenti dei docenti destinatari dei passaggi di
ruolo, in quanto riferito alla diversa aspirazione di tali
docenti ad essere assunti in ruolo in una classe di concorso
diversa da quella di attuale appartenenza. |
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Riferimenti Normativi: |
art.65 D.Lgs. n° 165/2001; art.5, comma 2,
D.lgs. n° 165/2001; art.6 CCDN sulla mobilità sottoscritto in
data 18.01.2001, O.M. n°23/2001, art.401. comma 1, D.Lgs.
297/1994 , art.4 DM n° 146/2000. |
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Oggetto: |
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Infermità e lesioni -
Controversia per diniego di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio - Assimilabilità alle controversie in materia
di previdenza e assistenza ex art.442 c.p.c. - Obbligo del
tentativo di conciliazione - Insussistenza.
Infermità e lesioni - Controversia per diniego della dipendenza
da causa di servizio - Giudizio negativo espresso dalla
Commissione medica dell’Ospedale militare - Sindacabilità da
parte del giudice ordinario.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.3444 del 7 novembre
2002) |
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Motivazione |
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La controversia vertente
sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio di
un’infermità è assimilabile a quelle vertenti tra un lavoratore
privato, il quale lamenti la dipendenza di un infortunio o di
una malattia da causa di servizio, e l’INAIL; trattandosi di
causa che ha natura assistenziale ex art.442 c.p.c., non è
obbligatorio il preventivo esperimento del tentativo di
conciliazione.
Il giudice ordinario ha un sindacato di merito in ordine alle
scelte adottate dalla pubblica amministrazione datore di lavoro,
allo stesso modo di quello che ha nei confronti di qualunque
altro datore di lavoro privato, senza che la sua natura pubblica
possa limitarne i poteri; ciò, diversamente dal sindacato del
giudice amministrativo, limitato alla legittimità degli atti.
Ne consegue che il giudice adito dal lavoratore per
l’accertamento dell’esistenza di una causa di servizio negata in
sede amministrativa ha il potere-dovere di verificare la
fondatezza del giudizio negativo espresso dal Ministero su
parere della Commissione medica ospedaliera, in maniera non
diversa dai poteri di giudizio in riferimento a una pronuncia di
diniego operata dall’INAIL, previa valutazione della competente
commissione medica, su una istanza di un lavoratore privato che
chieda il riconoscimento di una rendita per infortunio sul
lavoro o per malattia professionale.. |
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Riferimenti Normativi: |
art.442 c.p.c.; art.6 D.P.R. 20.4.1994,n.349. |
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Oggetto: |
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Incarichi di presidenza - Commissione ex
art.4 O.M. n°44/2002- Legittimazione passiva -Insussistenza
Incarichi di presidenza – Legittimazione processuale attiva-
Aspiranti collocati in graduatoria -Sussistenza
Incarichi di presidenza – Docente con funzioni di collaboratore
del preside e addetto alla vigilanza-Mancanza titolo di studio
previsto per l’insegnamento- Requisito- Sussiste
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora – Presupposti
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora – Presupposti –
Pregiudizio patrimoniale -Irreparabilità
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora – Presupposti –
Perdita dell’esperienza professionale, danno all’immagine e
perdita del punteggio- Diniego di incarichi di presidenza-
Irreparabilità - Insussistenza
(Tribunale di Agrigento, ordinanza 31/10/2002) |
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Motivazione |
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Non può ritenersi l'autonoma legittimazione
processuale passiva della Commissione di cui all'art.4 dell'O.M.
n°44/2002 che procede alla valutazione delle domande per gli
incarichi di presidenza e all'attribuzione del relativo
punteggio con la compilazione delle graduatorie in quanto il
procedimento de quo si conclude con l'approvazione e la
pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale o da un suo delegato, deve ritenersi un organo tecnico
dell'Amministrazione Scolastica alla quale deve comunque
riferirsi la responsabilità del procedimento amministrativo
relativo al conferimento degli incarichi di presidenza.
Gli aspiranti collocati in graduatoria quali partecipanti alla
procedura del conferimento degli incarichi di presidenza a
seguito della compilazione della graduatoria debbono ritenersi
titolari del diritto al corretto compimento delle operazioni
relative alla medesima secondo le norme alla cui osservanza la
p.a. è tenuta, tra le quali deve annoverarsi anche il generale
precetto di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi
dell’art.1375 c.c.
Appare infondata la doglianza relativa alla errata valutazione
degli incarichi di collaboratore del preside e di addetto di
vigilanza per mancanza del titolo di studio idoneo (diploma ISEF
conseguito successivamente) in quanto non si rinviene nell’O.M.
n°44/02 che ha regolamentato la fattispecie alcuna disposizione
che subordini la valutazione degli incarichi svolti prima della
nomina in ruolo al possesso del titolo di studio necessario ai
fini dell’accesso all’insegnamento.Peraltro la tabella B
dell’ordinanza ministeriale prevede che i punteggi di cui alle
lettere b),c),d)ed f) precedenti (tra i quali i punteggi
attribuiti per gli incarichi di collaboratore del preside e di
addetto alla vigilanza ) siano attribuiti anche se riferiti ad
incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli e sono
cumulabili tra loro anche se riferiti allo stesso anno
scolastico e pur se previsti dalla medesima lettera.
Il requisito del periculum in mora non può considerarsi,anche in
relazione alle controversie di lavoro, in re ipsa ma deve essere
oggetto di un rigoroso accertamento da parte del giudice della
cautela che può ritenerne la sussistenza solo in presenza di
specifiche e concrete allegazioni.In altri termini la
sussistenza di tale requisito deve essere verificata non in
astratto ma in concreto e caso per caso in relazione
all’effettiva situazione anche socio-economica dell’istante,
donde la necessità per il ricorrente di allegazioni concrete e
puntuali che permettano anche alla controparte l’esercizio di
una effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica
finalizzata all’indifferibilità della tutela di un pregiudizio
concretamente e non astrattamente irrimediabile, considerando la
sua attualità e gravità. E ciò in conformità con la
straordinarietà del provvedimento ex art.700 c.p.c. che la legge
fornisce solo quando vi sia un effettivo e non potenziale
pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio alla situazione
giuridica azionata e che non può certo diventare il mezzo
ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti con il
rischio di non garantire più il rispetto dei principi
costituzionali di difesa.
La gravità ed irreparabilità del pregiudizio patrimoniale deve
intendersi come pregiudizio non suscettibile di reintegrazione
in forma specifica né risarcibile anche per equivalente, tale da
non essere rimediabile con gli strumenti risarcitori esistenti
capaci di ripristinare integralmente la situazione quo ante.
La perdita dell’esperienza professionale maturata ed il danno
all’immagine non possono essere dedotti in modo generico.La
perdita del punteggio non può definirsi irreparabile atteso
l’effetto pienamente ripristinatorio e reintegratorio
dell’eventuale sentenza positiva all’esito del giudizio di
merito. |
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Riferimenti Normativi: |
O.M. n°44/2002; Art.1375 c.c.
In senso conforme sui presupposti del periculum in mora
:Tribunale di Agrigento ordinanza 21/06/2001; Tribunale di
Agrigento ordinanza 30/11/2000 |
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Oggetto: |
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Graduatoria permanente personale docente -
Riserva ex legge n°68/1999 - Diritto soggettivo - Giurisdizione
giudice ordinario – Sussistenza.
Graduatoria permanente ex legge n°124/1999 - Personale docente -
Divisione della graduatoria in scaglioni - Legittimità - Riserva
ex legge n°68/1999 solo per la graduatoria nella quale и
collocato il riservatario.
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora –
Presupposti – Preclusione possibilità di maturare il punteggio
– Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza 25.10. 2002) |
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Motivazione |
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Poiché le controversie nascenti
dall'applicazione della legge n°68/1999 a tutela degli invalidi
sono di competenza del giudice ordinario coinvolgendo non giа
interessi legittimi ma diritti soggettivi, tale competenza deve
essere affermata anche nei casi in cui la questione investa di
riflesso una procedura concorsuale. In tali casi non sono i
criteri di selezione del personale che vengono in diretto
rilievo , criteri che essendo caratterizzati da una
discrezionalità tecnica sono demandati al vaglio del giudice
amministrativo, bensì il diritto di un soggetto ad essere
preferito ad altri per via delle assunzioni obbligatorie poste a
tutela dei disabili.
Sulla base dell'art.1 del D.L. n° 255/2001, convertito dalla
legge n°333/2001, recante un'interpretazione autentica dell'art.2,
commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n°124, appare corretta la
condotta del Ministero che ha provveduto a stilare due distinte
graduatorie, una per ciascuno scaglione determinato dalla legge.
Poiché la riserva del posto può valere solo per la graduatoria
nella quale и collocato il riservatario, quest'ultimo può
concorrere solo con gli aspiranti in essa inclusi. Consentendo
al beneficiario della riserva di usufruirne con prevalenza anche
sugli aspiranti inclusi in altre graduatorie, si stravolgerebbe
il criterio della distinzione per scaglioni voluto dal
legislatore.
Ai fini della valutazione del periculum in mora
l'esclusione dall'insegnamento non preclude la possibilità di
maturare il punteggio, con conseguente mancanza di pregiudizio
per incarichi futuri. L'eventuale accoglimento delle ragioni del
ricorrente nel giudizio di merito comporterebbe l'integrale
ripristino della situazione violata, sia mediante l'attribuzione
del punteggio che sarebbe spettato se l'amministrazione avesse
agito legittimamente, sia con il ristoro del danno patrimoniale
subito. |
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Riferimenti Normativi: |
Legge n° 124/1999, art.1 del D.L. n°
255/2001, convertito dalla legge n°333/2001.
Legge n°68/1999 ,art.63 D.Lgs.n° 165/2001. |
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Oggetto: |
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1)Ricorso ex art.669 terdecies
c.p.c. – Intervento ad adiuvandum – Inammissibilità.
2)Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. – Intervento di
litisconsorte necessario non presente nel giudizio di primo
grado – Ammissibilità
3)Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. – Revoca incarico
di presidenza - Intervento di litisconsorte necessario -
Titolare di aspettativa a ricoprire l’incarico in luogo del
soggetto revocato– Inammissibilità.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza n° 21 del 9.10.
2002). |
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Motivazione |
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La normativa che disciplina i procedimenti di
urgenza non esclude in linea di principio l’intervento
disciplinato per l’ordinario giudizio di cognizione dal secondo
comma dell’art.105 c.p.c. Tuttavia, rilevata la natura
dell’intervento, che è quella di sostenere le ragioni di
un’altra parte, non pare che esso possa ritenersi compatibile
con il giudizio di urgenza caratterizzato per definizione da una
procedura di particolare celerità, tendendo ad introdurre nel
giudizio elementi e questioni solo indirettamente riguardanti il
caso concreto posto all’attenzione del giudice.
L’intervento di un litisconsorte necessario che intende far
valere nel giudizio di reclamo la nullità del giudizio di primo
grado per non essere stato messo nelle condizioni di
parteciparvi, può in linea di principio essere ammesso anche nel
procedimento cautelare.
Si ha litisconsorzio necessario nelle ipotesi in cui una
eventuale pronuncia del giudice rifletta le proprie conseguenze
direttamente su posizioni giuridiche di terzi soggetti. La
circostanza, invece, secondo la quale una eventuale revoca
dell’incarico di presidenza potrebbe portare al conferimento del
medesimo incarico in favore di altro soggetto, non vuol dire che
quest’ultimo sia legittimato a stare in giudizio nel
procedimento cautelare, poiché le conseguenze per lui sono
esclusivamente riflesse e non dirette in quanto portatore di
mera aspettativa. |
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Riferimenti Normativi: |
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Oggetto: |
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Personale scolastico – Controversia di
lavoro – Instaurazione del contraddittorio – Legittimazione
passiva del Ministero dell’Istruzione.
( Tribunale di Sciacca, ordinanza 26.7.2002 ) |
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Motivazione |
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Ai sensi dell’art.11 del T.U. approvato con
R.D. n.1611 del 30.10.1933,nei giudizi che si svolgono nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, legittimo
contraddittore è il Ministero competente nella persona del
Ministro pro-tempore e gli atti vanno notificati presso
l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio
ai sensi di legge.
Pertanto, il giudizio promosso avverso il diniego di proroga del
collocamento a riposo deve essere instaurato nei confronti del
Ministero dell’Istruzione. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.11 R.D.n.1611/33,legge 25.3.1958 n.260,art.509
d.lgs.n.297/94. |
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Oggetto: |
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Collaboratori scolastici – Assunzioni
obbligatorie ex lege n.482/68 – Diritto alla nomina -
Sussistenza nei limiti del contingente di posti annualmente
fissato per l’amministrazione scolastica.
(Tribunale di Agrigento ,sentenza del 4.7.2002 ) |
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Motivazione |
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Anche in presenza di disponibilità di
organico residuate dopo le operazioni di mobilità, gli
appartenenti alle categorie protette ex lege 482/68 non possono
vantare alcun diritto soggettivo alla nomina, poiché le
assunzioni obbligatorie trovano spazio solo nei limiti delle
nomine autorizzate annualmente ai sensi dell’art.22 della legge
finanziaria n.448/98 e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, aventi finalità di riduzione del numero
di dipendenti in servizio. |
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Riferimenti Normativi: |
art.12 legge 2.4.1968,n.482;art.39 legge
27.12.1997,n.449;art.28 legge 23.12.1998,n.448. |
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Oggetto: |
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Trasferimento d’ufficio – Personale
docente soprannumerario – Esclusione dalla graduatoria dei
perdenti posto per benefici ex art.33 legge n.104/92 –
Condizioni – Unicità di assistenza al disabile per ragioni
esclusivamente oggettive –
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 27.6.2002 ) |
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Motivazione |
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Le norme contrattuali (art.9.,par. V, del
Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il
21.12.2001) hanno precisato e delimitato l’ambito di
applicazione della precedenza ex art.33 legge n.104/92 alla
produzione di idonea documentazione o autodichiarazione da cui
risultino la condizione di unico figlio in grado di prestare
assistenza al genitore affetto da handicap e le ragioni
“esclusivamente oggettive” per le quali altri figli non siano in
grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato.
Pertanto, ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per
l’identificazione dei docenti perdenti posto, non è sufficiente
l’autodichiarazione che attesti la circostanza della prestazione
dell’assistenza continuativa al genitore convivente, ma non
anche le ragioni - che la contrattazione richiede siano
esclusivamente oggettive – per le quali gli altri figli non
possano provvedere a tale assistenza. |
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Riferimenti Normativi: |
art.33 legge n.104/92;C.C.N.D. 21.12.2001 |
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Oggetto: |
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Presidi incaricati – Trasformazione
rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato – Art. 36, comma 8. D.lgs. n° 165/2001-
Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n°2039 del 6.6. 2002) |
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Motivazione |
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E’ non manifestatamene fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art.36 del d.lgs. n°165/2001,
in quanto i presidi incaricati non sono stati assunti con
contratti a tempo in violazione di norme imperative, ma, al
contrario, in applicazione dell’art.477 del d.lgs. 297/1994 il
quale autorizza la Pubblica Amministrazione ad assunzioni
temporanee, costituendo mera applicazione dell’art.97 C. che
prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
acceda mediante pubblico concorso. |
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Riferimenti Normativi: |
Art. 36 d.lgs. n°165/2001, art.477 D.lgs. n°
297/1994, art.97 C |
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Oggetto: |
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Esami di maturità -
Componente della commissione in sostituzione di membro esterno –
Personale estraneo all’amministrazione – Pagamento indennità di
maternità – Non spetta.
(Trib. Agrigento, sentenza n° 2068 del 5.6. 2002) |
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Motivazione |
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Dall’ambito della tutela della legge n°
1204/1971 e dell’art. 8 del D.L. n° 103/1991 convertito con
legge n°166/1991, espressamente riferito al personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni restano esclusi coloro che
appartengono al personale estraneo all’amministrazione statale,
in forza di un rapporto di opera professionale che dà diritto
soltanto ad un compenso forfetario ; tale è il personale
utilizzato per la sostituzione di membri esterni delle
commissioni giudicatrici, nominato dal Provveditore agli Studi,
secondo le disposizioni di cui all’art. 198, comma 10, del D.Lgs.
n° 297/1994 e dell’art. 44dell’O.M. del 20 febbraio 1998, che
non stipula alcun contratto individuale di lavoro a tempo
determinato con l’istituzione scolastica, in conseguenza del
provvedimento di conferimento di nomina adottato dal
Provveditore agli Studi e per come chiarito dalla circolare
ministeriale n° 229/98, percepisce unicamente i compensi
previsti per l’espletamento del predetto incarico, con
esclusione quindi della retribuzione tabellare. D’altra parte,
poiché sui compensi corrisposti al personale estraneo
all’amministrazione impegnati nelle commissioni di esame non
sono operate le ritenute per contributi previdenziali, non si
vede come questo possa beneficiare dell’indennità di maternità
che è una prestazione di natura previdenziale. |
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Riferimenti Normativi: |
Legge n° 120471971; D.L. n° 103/1991
convertito con legge n° 166/1991; art. 198, comma 10, del D.lgs.
n° 297/1994; art. 44,O.M. 20 febbraio 1998; C.M. n° 229/98. |
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Oggetto: |
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Procedura concorsuale per titoli personale
ATA - Provvedimento di modifica del punteggio-Giurisdizione
giudice ordinario –Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, sentenza 12.4.2002) |
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Motivazione |
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Sulla legittimità o meno del provvedimento di
modifica del punteggio attribuito, difetta la giurisdizione del
giudice ordinario ai sensi del 4°comma dell’art.63 del D.Lgs.
165/2001, il quale riserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.63 D.Lgs. 165/2001. |
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Oggetto: |
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Procedura concorsuale
per titoli personale ATA – Formazione della graduatoria per
titoli - Rettifica
della graduatoria – Diritto all’assunzione a tempo determinato –
Sussistenza.
Contratto di lavoro a tempo determinato annullabile - Recesso
P.A. - Legittimità
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 18.4. 2002). |
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Motivazione |
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Qualora colui nei cui
confronti è operata la rettifica la graduatoria si venga a
trovare in posizione utile ai fini della nomina, la sussistenza
del diritto all’assunzione a tempo determinato discende dalla
stessa adozione del provvedimento di rettifica della graduatoria.La
pubblica amministrazione può recede dal rapporto di lavoro a
tempo determinato, attesa l’applicabilità alla fattispecie della
disciplina prevista in generale per l’annullabilità del
contratto per vizi nella formazione della volontà negoziale e
comunque, se il rapporto ha avuto esecuzione, della disciplina
generale del recesso del datore di lavoro applicabile per i
contratti di lavoro a tempo determinato. |
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Riferimenti Normativi: |
artt.1427 e segg. c.c.;art.2119 c.c.;art.1 legge n.604/1966. |
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Oggetto: |
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Personale ATA- Stipula di contratto a
tempo determinato sulla base della graduatoria- Riformulazione
della graduatoria – Annullamento del contratto da parte della
P.A. – Legittimità.
(Tribunale di Agrigento, sentenza 12.4. 2002) |
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Motivazione |
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Correttamente l’Amministrazione ha provveduto
a revocare l’assunzione mediante l’annullamento del
contratto,nei confronti di chi sia stato nominato sulla base di
un punteggio superiore rispetto a quello realmente spettante.
Infatti, il contratto di lavoro, originariamente legittimo ai
sensi della prima graduatoria, è divenuto, sulla base della
riformulazione in senso deteriore della graduatoria, illegittimo
e come tale in sede di autotutela deve essere annullato. La
circostanza che il contratto sia stato giа stipulato non vale a
sanare il difetto genetico del rapporto.
Se nelle more della revoca il lavoratore ha prestato la propria
opera troverà applicazione l’art.2126 c.c. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.2126 c.c. |
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Oggetto: |
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Procedura concorsuale per titoli personale
ATA – Formazione della graduatoria per titoli - Giurisdizione
giudice ordinario –Insussistenza
(Tribunale di Agrigento, ordinanza 15 marzo 2002) |
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Motivazione |
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Considerato che l’oggetto del contendere verte sulla formazione
della graduatoria nell’ambito di una procedura concorsuale per
titoli volta all’assunzione alle dipendenze della P.A., ai sensi
dell’art. 63, commi 1 e4, del D.Lgs.n.165/2001,deve
riconoscersi che competente alla cognizione del merito della
controversia è il giudice amministrativo. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.63 D.Lgs. n° 165/2001 |
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Oggetto: |
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Trasferimenti – Personale docente –
Attribuzione precedenze ex art.33 legge n.104/92 –
Finalità – Tutela della persona svantaggiata e prevalenza sulle
norme contrattuali di disciplina del rapporto di lavoro.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.882 dell’8.3.2002) |
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Motivazione |
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Le norme contrattuali sulla mobilità del
personale della scuola, nella parte in cui distinguono la
posizione del figlio unico e del figlio non unico ai fini
dell’attribuzione delle precedenze, appaiono illegittime in
quanto in contrasto con l’art.33,comma 4,della legge 104/92.
La suddetta norma tutela un diritto della persona portatrice di
handicap e non puт subire restringimenti per effetto di una
norma contrattuale.
Non rileva la sostanziale “delegificazione” in materia di
pubblico impiego, poiché il contrasto si pone con una norma di
legge che non disciplina un diritto del lavoratore, bensì un
diritto della persona portatrice di handicap. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.33 legge 104/92,C.C.D.N. del 27.1.2000 |
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Oggetto: |
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Domanda di assegnazione
provvisoria- -Provvedimento di esclusione dalla graduatoria per
mancata allegazione di certificati – Legittimità
(Tribunale di Agrigento, ordinanza 28 gennaio 2002) |
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Motivazione |
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Gli artt.10,
sesto comma e 11,lett.f del CCND sulle assegnazioni provvisorie
non collegano la mancata attribuzione del punteggio al mero
difetto dei requisiti ma proprio alla mancata allegazione, con
la conseguenza che se tale allegazione non avviene, pur in
presenza dei requisiti richiesti, il punteggio non può essere
attribuito. |
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Riferimenti Normativi: |
Artt. 10, 6°comma e 11,lett.f , CCND
in data 11 luglio 2000 |
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Oggetto: |
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Personale docente – Trasferimenti
interprovinciali disposti oltre l’aliquota di posti stabilita
dal Contratto collettivo sulla mobilitа e in diminuzione di
posti accantonati per le nomine in ruolo – Ricorso proposto da
aspiranti all’assunzione per concorso – Giurisdizione ordinaria
e violazione di diritto soggettivo – Sussistenza.
(Tribunale di Agrigento, sentenza n.170 del 22.1.2002) |
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Motivazione |
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La lettura coordinata delle due previsioni,
quella per cui restano devolute al giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(art.63,comma quarto, del d.lgs.n.165/2001) e quella per cui
spettano al giudice ordinario le controversie circa l’assunzione
al lavoro (art.63 cit., comma primo ),lascia intendere che al
giudice amministrativo и devoluto il contenzioso concernente la
fase che va dal bando di concorso sino all’approvazione della
graduatoria, mentre spetta al giudice ordinario sia la delicata
fase compresa tra l’approvazione della graduatoria e
l’assunzione mediante stipulazione del contratto, quanto le
vertenze attinenti all’intero corso del rapporto di lavoro,
dalla sottoscrizione del contratto alla cessazione del servizio.
Articolato in questi termini il riparto oggettivo fra le due
giurisdizioni, non vi и dubbio in ordine all’attribuzione al
giudice ordinario della controversia che ,pur riguardando
situazioni giuridiche soggettive che precedono l’instaurazione
del rapporto di lavoro - impugnativa di trasferimenti
interprovinciali disposti oltre l’aliquota di posti fissata dal
contratto collettivo sulla mobilità – si colloca nella fase
compresa fra l’approvazione della graduatoria e l’immissione in
ruolo mediante stipulazione del contratto a tempo indeterminato. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.63 d.lgs.n.165/01. |
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