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MINISTERO
DELL'
ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
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Via Leonardo da Vinci, 1 |
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92100 Agrigento |
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Tel. 0922 495111 /Fax 0922 22876
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| Giurisprudenza |
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Conciliazione e Contenzioso |
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Queste pagine contengono una
sintesi delle pronunce
giurisprudenziali relative al Centro Servizi Amministrativi di
Agrigento |
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Sintesi Pronunce del Giudice
del Lavoro
a cura del Dott. Carmelo Rollini
e della Dott.ssa Elvira De Felice |
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Anno 1999 |
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Oggetto: |
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Personale docente –
Trasferimenti interprovinciali disposti oltre l’aliquota di
posti stabilita dal Contratto collettivo sulla mobilitа e in
diminuzione di posti accantonati per le nomine in ruolo –
Ricorso proposto da aspiranti all’assunzione per concorso –
Giurisdizione del giudice ordinario e violazione di diritto
soggettivo – Sussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 30.12.1999 e, in
senso conforme, ordinanze del 24.1.2000 e del 4.2.2000 ). |
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Motivazione |
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Con il C.C.N.D.
l’Amministrazione scolastica ha disciplinato contrattualmente le
procedure di mobilitа e la stipula dei contratti a tempo
indeterminato , stabilendo anche l’obbligo di procedere a tali
assunzioni qualora si verifichino i presupposti obiettivi
previsti dalla normativa contrattuale.
Da ciт consegue che gli aspiranti all’assunzione sui posti
accantonati dall’Amministrazione vantano una posizione di
diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, azionabile
dinanzi al giudice ordinario per l’annullamento dei
trasferimenti interprovinciali eccedenti l’aliquota prevista dal
contratto collettivo e per la disapplicazione – ai sensi
dell’art.68 del d.lgs. 29/1993 – degli atti amministrativi
preordinati alle stesse operazioni di mobilitа. |
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Riferimenti Normativi: |
C.C.D.N. sulla mobilitа 20.1.1999,art.68 d.lgs.n.29/93
(art.63 d.lgs.n.165/01). |
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Oggetto: |
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Utilizzazione – Personale docente – Su
progetti diretti alla prevenzione e al contenimento della
dispersione scolastica – Presupposto –Situazione di esubero
sull’organico effettivo e non su quello previsionale (c.d.
“organico di diritto”)
Periculum in mora – Nelle controversie attinenti al
rapporto di lavoro – Incidenza su diritti personali del
lavoratore – Generalizzata difficoltà a regolare le esigenze
familiari - Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 20.12.1999) |
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Motivazione |
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I progetti diretti alla prevenzione e al
contenimento della dispersione scolastica possono essere
realizzati extra organico compatibilmente con la situazione di
esubero nella classe di concorso dei docenti da utilizzare.
Al fine di determinare la situazione di esubero si deve tenere
presente la situazione effettiva di organico (c.d.”organico di
fatto”)quale risulta anche dalla necessità di utilizzo del
personale su posti costituiti aggregando ore disponibili in
classi di concorso diverse. La copertura delle cattedre di
Educazione fisica effettuata mediante l’impiego dei docenti
appartenenti sia alla classe di concorso A030 che alla classe
A029,appare conforme alla disposizione di cui all’art.1 del
D.M.n.354/98,la quale prevede che mediante l’aggregazione delle
classi di concorso, tra le quali la A029 e la A030,siano
istituiti ambiti disciplinari ai….fini……dell’utilizzazione del
personale medesimo.
Qualora sia fatta valere la violazione dei diritti inerenti al
rapporto di lavoro, il periculum in mora deve incidere su
diritti personali del lavoratore ,quali, in particolare, il
diritto ad una esistenza libera e dignitosa per sé e per la
propria famiglia o altri diritti fondamentali dell’individuo e
del suo nucleo familiare.
L’onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine al
periculum in mora incombe sul lavoratore.
In mancanza di situazioni di particolare rilievo, che andrebbero
puntualmente dimostrate, non si configura il pregiudizio grave
ed irreparabile richiesto dalla norma. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.700 c.p.c., C.C.I. 21.6.1999, art.1 D.M.
354/98. |
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Oggetto: |
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Assegnazioni provvisorie interprovinciali
- Personale docente – Su posti di sostegno in deroga –
Disponibilità – Dalla data di attivazione e non dall’inizio
dell’anno scolastico.
( Tribunale di Agrigento,
ordinanza 13.12.1999 e, in conformità, ordinanze 6.12.1999
e 30.12.1999) |
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Motivazione |
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Non è meritevole di accoglimento la pretesa
all’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno in deroga
autorizzati dal Ministro proprio nel ventesimo giorno successivo
all’inizio dell’anno scolastico. L ’autorizzazione ministeriale,
invero, non ha prodotto un automatico effetto costitutivo dei
posti di sostegno nella stessa contemplati, atteso che l’iter
istitutivo contempla anche altri momenti ,quali l’intervento del
gruppo di lavoro (GLH) ed il successivo decreto del Provveditore
,che non si erano ancora verificati al momento della scadenza
dell’ultimo giorno utile per effettuare le assegnazioni. |
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Riferimenti Normativi: |
Artt.13 e 15 legge n.104/92,art.461 D.Lgs.n.297/94. |
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Oggetto: |
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Assegnazioni provvisorie in ambito
provinciale – Personale docente – Su posti di sostegno in deroga
autorizzati dal Ministero – Disponibilità – Dalla data di
attivazione e non dall’inizio dell’anno scolastico -.
(Tribunale di Agrigento,ordinanza del 6.12.1999 ) |
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Motivazione |
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I posti di sostegno in deroga, autorizzati
dal Ministero in eccedenza rispetto all’organico definito
all’inizio dell’anno scolastico,non incidono sulle operazioni
già svolte di assegnazioni provvisorie degli insegnanti.In
particolare,va considerato che l’art.461 del d.lgs.n.297/94
prevede uno specifico divieto di spostamento del personale dopo
il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni e pertanto
risulterebbe iniquo far decorrere retroattivamente l’operatività
della deroga prevista dal Ministero sui posti di sostegno,atteso
che essa deve pur sempre armonizzarsi con le esigenze reali
imposte dal calendario scolastico. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.461 D.Lgs.n.297/94. |
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Oggetto: |
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Utilizzazione - Personale docente – Su
progetti diretti alla prevenzione e al contenimento della
dispersione scolastica – Presupposto - Situazione di esubero
sull’organico effettivo e non su quello previsionale (c.d.
“organico di diritto”)
(Tribunale di Agrigento, ordinanza dell’1.12.1999) |
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Motivazione |
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I progetti diretti alla prevenzione e al
contenimento della dispersione scolastica possono essere
attivati extra organico compatibilmente con la situazione di
esubero nella classe di concorso dei docenti da utilizzare.
Al fine di determinare la situazione di esubero si deve tenere
presente la situazione effettiva di organico (c.d.”organico di
fatto”) quale risulta anche dalla necessità di utilizzo del
personale su posti costituiti aggregando ore disponibili in
classi di concorso diverse. |
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Riferimenti Normativi: |
C.C.I. 21.6.1999 |
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Oggetto: |
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Utilizzazione – Personale docente in
esubero – A domanda su altra classe di concorso – Preclude
l’utilizzazione su posti di insegnamento nella classe di
concorso di titolarità –
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 16.11.1999). |
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Motivazione |
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In base alla sequenza operativa prevista
dall’art. 9 del Contratto collettivo nazionale integrativo del
21.6.1999, il docente appartenente a classe di concorso in
esubero, utilizzato a domanda in altra classe di concorso, non
ha titolo a partecipare alle successive operazioni di utilizzo
su posti della classe di concorso di titolarità, anche se questi
si riferiscono a sedi più ambite secondo l’ordine delle
preferenze espresse in domanda. |
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Riferimenti Normativi: |
C.C.I. 21.6.1999. |
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Oggetto: |
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Trasferimenti – Personale docente –Revoca
–Atto dispositivo emesso entro il ventesimo giorno dall’inizio
dell’anno scolastico – Legittimità anche se comunicato ed
eseguito successivamente.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza 13.11.1999) |
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Motivazione |
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L’art.461 del d.lgs.297/94 non fa alcun
riferimento alla necessità che i provvedimenti di spostamento
del personale siano notificati prima della scadenza del
ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, ma stabilisce
invece che, ove i provvedimenti in questione risultino
“adottati” dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno
scolastico, i relativi effetti si produrranno dall’anno
scolastico successivo.
Non può dubitarsi, pertanto, che l’unica condizione richiesta
all’Amministrazione scolastica sia quella della tempestiva
adozione dei provvedimenti di spostamento del personale e
non anche quella della loro notifica ai soggetti destinatari
degli stessi provvedimenti. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.461 D.LGS.N.297/94 |
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Oggetto: |
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Personale docente soprannumerario –
Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Non
revocabilità, nelle successive fasi di utilizzazione svolte
mediante convocazione, delle preferenze espresse in domanda.
Ricorso ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora –
Presupposti – Necessità di adeguata documentazione.
( Tribunale di Agrigento, ordinanza del 12 novembre 1999 ) |
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Motivazione |
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La sequenza operativa del contratto
collettivo decentrato nazionale sulle utilizzazioni sancisce la
priorità delle utilizzazioni a domanda nella scuola di
precedente titolarità rispetto all’utilizzazione in altre
scuole. Ove il docente sia stato già soddisfatto in base alla
preferenza espressa nel modulo di domanda, non ha diritto a
partecipare alle successive operazioni di utilizzo in altre
scuole svolte dall’Ufficio mediante convocazione degli
interessati.
Si deve escludere che il ricorso alla procedura in via d’urgenza
possa costituire la regola nella materia genericamente intesa
dei trasferimenti o comunque delle utilizzazioni. La necessità
di un corredo allegatorio adeguato in tema di periculum in mora
si impone con particolare vigore nei casi in cui la distanza fra
la sede di lavoro ed il luogo di residenza del ricorrente non è
particolarmente rilevante e sussistono mezzi pubblici di
collegamento e di strada statale tra i due comuni. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.700 c.p.c., art.8 C.C.D.N. 29.5.1998. |
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Oggetto: |
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Trasferimenti – personale docente
–attribuzione precedenze ex art.33 legge n.104/92 –termine
fissato per documentare la sussistenza dei requisiti –
perentorietà.
Legittimazione attiva del soggetto portatore di handicap –
Insussistenza.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 13.10.1999) |
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Motivazione |
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Il termine indicato dal contratto collettivo
sulla mobilità, per la presentazione della documentazione
necessaria a dimostrare il diritto di precedenza ex art.33 legge
n.104/92, è previsto al fine di consentire lo svolgimento
trasparente del procedimento di acquisizione di titoli
preferenziali, con il coinvolgimento di altri insegnanti
interessati nella scelta delle sedi; per tale motivo, il termine
non può che essere perentorio.
La ratio ispiratrice dell’art.33 legge n.104/92 è quella di
favorire la posizione del dipendente che abbia la necessità di
assistere un proprio familiare portatore di handicap. Anche se
il legislatore si è ispirato alla necessità di tutelare i
disabili bisognosi di assistenza, non può dubitarsi che soggetto
titolare del diritto ad usufruire delle previste agevolazioni
sia solo il dipendente e non anche il familiare in situazione di
handicap. |
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Riferimenti Normativi: |
Art.33 legge n.104/92. |
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Oggetto: |
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Procedure di
conciliazione – Partecipazione di terzi controinteressati –
Necessitа in osservanza del principio del contraddittorio.
(Tribunale di Agrigento, ordinanza del 22.7.1999) |
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Motivazione |
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La procedura di
conciliazione di cui agli artt.68 e 69 del D.Lgs.n.29/93 deve
essere instaurata anche nei confronti di quei soggetti verso i
quali il provvedimento conclusivo appare suscettibile di
produrre effetti e che hanno interesse a resistere nella
procedura conciliativa ; in caso diverso, l’atto conseguente al
verbale di conciliazione si configura adempimento di obblighi
unilaterali assunti dall’Amministrazione ,in violazione del
principio del contraddittorio consacrato dall’art.101 c.p.c. |
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Riferimenti Normativi: |
Artt.68 e 69 d.lgs.n.29/93(artt.65 e 66 d.lgs.n.165/01) |
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