VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 601;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di
approvazione del ”Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 29 dicembre 2006, concernente la
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2007;
VISTO il proprio decreto n.1, datato 2
gennaio 2007 con il quale sono state attribuite ai titolari
dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l’anno 2007;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio
2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
TENUTO CONTO che il citato articolo 1,
comma 601, prevede che debbono essere stabiliti i criteri e
i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali
delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato
e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
-
Le somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione,
sotto l’unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni
scolastiche, al capitolo 1203, denominato “Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato” e al
capitolo 1204, denominato “Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche”, confluiscono, a
decorrere dall’anno 2007, nella dotazione finanziaria
annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e
delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati,
sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi
articoli.
Art. 2
-
Le risorse, riferite al “Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato”, sono
determinate, per ciascuna istituzione scolastica, con
riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei
parametri riportati nella Tabella 1, allegata al
presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante.
-
Le risorse finanziarie per le
supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione
degli importi unitari e delle unità di personale docente
e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione
scolastica. Ad eventuali integrazioni finanziarie si
procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1, Quadro A-
a seguito di apposita rilevazione.
-
Le risorse finanziarie relative ai
compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta
formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei
parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B.
-
I finanziamenti alle scuole sedi di
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore e degli esami di idoneità per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione
sono determinati sulla base dei criteri indicati nella
Tabella 1, Quadro C.
-
Il contributo alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la
fruizione della mensa da parte del personale docente,
viene determinato sulla base dei criteri indicati nella
Tabella 1, Quadro D.
Art. 3
-
Le risorse riferite al “Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche“ sono
determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla
base di criteri che tengono conto della tipologia
dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica
degli alunni - come indicato nel successivo articolo -,
del numero degli alunni diversamente abili, del numero
di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la
sede principale, nelle misure riportate nell’allegata
Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
-
La quota per alunno, che sarà
indicata nella comunicazione del budget annuale alle
singole istituzioni scolastiche, è determinata in
funzione della media di riferimento riportata nella
Tabella 2, Quadro A, nonché della quota derivante dalle
assegnazioni per l’anno 2006 e nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili nell’esercizio finanziario
di riferimento.
-
Alle istituzioni scolastiche
destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28
luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 507, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono
assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse
finanziarie sulla base del valore previsto dai
contratti, di cui alle citate direttive nonché delle
somme relative al pagamento del compenso al personale ex
LSU con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’articolo 2, secondo periodo,
della citata direttiva n. 92/2005.
- Il finanziamento da assegnare agli
istituti caratterizzati da elevata specificità, non
ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato
sulla base delle particolari esigenze e tenuto conto
delle assegnazioni disposte nell’esercizio precedente
per il funzionamento delle istituzioni medesime.
- Alle istituzioni scolastiche,
individuate come scuole capofila nell’ambito
territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente
assicurate le risorse finanziarie per la corresponsione
dei compensi spettanti ai revisori dei conti.
Art. 4
-
Alle istituzioni scolastiche possono
essere assegnati, per esigenze straordinarie, previa
valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle
risorse disponibili sugli stanziamenti dei capitoli
sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi rispetto a
quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel
presente decreto.
Art. 5
-
E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.M. 1
febbraio 2001, n. 44.
Art. 6
-
Ai sensi di quanto disposto con il
decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio 2007, le
risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 1 del presente decreto,
dalla Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio di questo Ministero con periodicità di
norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili sui due capitoli di cui al
medesimo articolo 1. Nell’ultima assegnazione annuale, a
saldo, si tiene conto dell’effettivo fabbisogno delle
scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli
Uffici Scolastici Regionali.
Art. 7
-
Il programma annuale relativo
all’anno 2007 dovrà essere deliberato dal Consiglio
d’istituto entro 30 giorni dalla data della
comunicazione alle singole scuole dell’entità delle
risorse finanziarie, assegnate per il medesimo anno
2007.
-
Entro il medesimo termine di trenta
giorni, le istituzioni scolastiche che abbiano già
provveduto all’approvazione del programma annuale
provvederanno alle eventuali occorrenti modifiche.
Art. 8
-
Il presente decreto è comunicato ai
competenti Organi di controllo.
IL MINISTROGiuseppe Fioroni
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